LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23073/2020 R.G. proposto da:
C.G., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gilardoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 109;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 22 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 837/2019.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere FICHERA Giuseppe.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ceroni Francesca, che ha chiesto in via principale il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale;
in subordine che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza.
FATTI DI CAUSA
C.G., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il suo paese, perché perseguitato da una setta occulta che lo aveva minacciato di morte – impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 22 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità del racconto dell’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, degli artt. 2 e 8 della Convenzione EDU, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), essendosi il giudice di merito erroneamente sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, mediante l’accertamento della reale situazione sanitaria nel paese di origine del richiedente, alla luce dell’emergenza pandemica in atto.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non può fondarsi di per sé sull’esistenza di una pandemia, risultando il virus Covid-19 diffuso in Italia come nel paese di origine del richiedente.
2. L’inammissibilità dell’intero ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza -, concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021