Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza Interlocutoria n.41883 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4597-2020 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 314/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 21/01/2020 R.G.N. 10861/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Lecce, con decreto depositato in data 21.1.2020, ha respinto il ricorso presentato da T.S., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari il 12.7.2018, notificato il 3.10.2018, con il quale erano state rigettate le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni addotte dal richiedente a sostegno dell’espatrio non integrano in alcun modo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8;

3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), poiché nella zona dalla quale proviene il ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché la storia personale del ricorrente non consente di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, né ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;

5. per la cassazione del decreto ricorre T.S. articolando un motivo ulteriormente illustrato da memoria; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 13, comma 2 per non avere il Tribunale assolto al dovere di cooperazione in quanto non sono state acquisite informazioni aggiornate sulla condizione del Paese di origine, poiché il decreto di rigetto impugnato è stato emesso l’8 gennaio 2020, mentre gli aggiornamenti attinti circa la situazione del Paese risalgono all’anno 2017”;

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su un foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data del rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13, citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (v. Cass., SS.UU., 1.6.2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23.6.2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 128 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione del motivo di ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronunzia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria, in attesa dell’esame da parte della Corte costituzionale dell’ordinanza di rimessione n. 17970/2021.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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