Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41885 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15878-2016 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LIMBLICI, FABIO FARGETTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1357/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2016 R.G.N. 2572/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.1.2016, la Corte d’appello di Palermo ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di M.S. volta a conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;

che avverso tale pronuncia M.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5 (conv. con L. n. 326 del 2003), e L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per averlo la Corte di merito dichiarato decaduto dalla domanda sull’erroneo presupposto che, pur avendo presentato domanda all’INAIL in data anteriore al 2.10.2003, onde ottenere il riconoscimento della precorsa esposizione all’amianto, fosse tenuto D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47, comma 5, cit., a ripresentarla entro il 15.6.2005, giusta la previsione del D.M. 27 ottobre 2004;

che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui il termine di decadenza di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, cit., non si applica nei confronti di chi abbia diritto all’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, precedente al 2.10.2003, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla disposizione ult. cit. dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1, parimenti cit., vale a dire non solo a quanti abbiano ottenuto sentenze favorevoli o abbiano effettuato domanda di pensionamento all’INPS prima del 2.10.2003, ma anche a quanti abbiano effettuato prima di tale data domanda di accertamento dell’esposizione all’INAIL o, a fortiori, abbiano ottenuto la certificazione attestante detta esposizione e altresì a quanti, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, abbiano maturato il trattamento pensionistico prima della data dianzi citata (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 5866 del 2017, 13744 del 2018, 1096 del 2019, 27553 del 2020);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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