LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19275-2016 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA TERRACCIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10744/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2015 R.G.N. 8572/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.8.2015, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato decaduto M.L. dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;
che avverso tale pronuncia M.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i cinque motivi di censura, il ricorrente denuncia sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, D.L. n. 69 del 2009, art. 38, D.L. n. 384 del 1992, artt. 4 e 6, (conv. con L. n. 438 del 1992), D.M. n. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 10, e D.L. n. 103 del 1991, art. 6, per avere la Corte di merito ritenuto che, avendo presentato domanda amministrativa all’INPS in data 31.5.1997 e avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 27.5.2009, egli fosse decaduto dal beneficio in questione, essendo stata la domanda giudiziale proposta ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni dalla data della domanda amministrativa;
che le doglianze sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dal L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018, 19729 del 2017, 17433 del 2017);
che altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte);
che del pari consolidato è il principio secondo cui, fermo restando che ai fini della decorrenza del termine di decadenza va tenuto conto esclusivamente della data di presentazione dell’istanza all’INPS (così da ult. Cass. n. 9230 del 2021), la scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo – a loro volta risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, – determina comunque il decorrere del dies a quo del termine triennale di decadenza, rendendo irrilevante sia la decisione tardiva dell’ente sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo (così Cass. n. 15969 del 2017);
che, ciò chiarito, le doglianze concernenti l’interpretazione della domanda amministrativa a suo tempo proposta dall’odierno ricorrente sono all’evidenza inammissibili, non essendo consentito in questa sede di legittimità veicolare richieste d’interpretazione del contenuto di atti negoziali se non per il tramite della censura di violazione delle regole d’ermeneutica contrattuale ovvero, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un qualche fatto decisivo;
che, restando assorbito nelle considerazioni che precedono ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021