Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41894 del 29/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 22951-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 777/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2016, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accertava il diritto di R.A. al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro (svolto negli anni 1990 dopo il conseguimento del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento) ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale, previa disapplicazione del D.M. 12 maggio 2011, n. 44, art. 2, comma 6.

2. La Corte territoriale riteneva applicabile la disposizione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti; osservava che la disposizione consentiva ai docenti precari in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento di richiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

3. Riteneva che non potesse pervenirsi a conclusione diversa richiamando l’art. 2050 del nuovo Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66 del 2010), disposizione non applicabile ratione temporis.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, affidato ad un unico motivo di censura, cui R.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3,- la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, del D.M. n. 44 del 2011m, art. 2, comma 6 e del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, (Codice dell’ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine).

2. Il ricorso va rigettato, sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui segue.

3. Secondo D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

4. Il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

5. Secondo il Ministero ricorrente, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

6. Tale interpretazione non è corretta.

7. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

8. La relativa disciplina e’, quindi, confluita nel disposto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, secondo il meccanismo previsto dall’art. 676, a tenore del quale “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

9. Quanto alla generale disciplina della leva, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 77, – nel testo sostituito dalla L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22, – conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nel D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, commi 1 e 2.

10. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non è corretta nella parte in cui il giudice dell’appello si è limitato a rilevare la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 66 del 2010, senza esaminare le disposizioni del precedente D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77.

11. In particolare, il testo del comma 8 del suddetto art. 77, al pari del comma 2 del vigente art. 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che “Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al D.Lgs. del 2010, art. 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione- coerente con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 8 e D.Lgs n. 66 del 2010, art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e art. 2050, comma 1).

14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.

15. Da tanto consegue il rigetto del ricorso.

16. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

17. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472