LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34519/2018 proposto da:
SA.BRU. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Adriana, n. 5 presso lo studio dell’avvocato Leoni Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Torlini Edoardo;
– ricorrente –
contro
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Donizetti n. 7 presso lo studio dell’avvocato Girolamo Bongiorno che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
Business Partner Italia S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 392/2018 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/10/2021, dal Consigliere relatore Dr. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata con quattro motivi di ricorso dalla SA. BRU. S.r.l. la sentenza n. 392 del 29/05/2018 della Corte di appello di Perugia che, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dalla SA. BRU S.r.l. avverso l’esecuzione intrapresa dalla Banca Nazionale del Lavoro BNL S.p.a. sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria, per oltre due miliardi di lire (un milione duecentocinquantamila Euro), rogato da notaio in data 04/08/1994.
Resiste con controricorso la BNL S.p.a.;
Business Partner Italia S.p.a. è rimasta intimata.
Per l’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola ricorrente deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso della SA. BRU. S.r.l. censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo, che assume un’inidoneità strutturale dell’atto di appello proposto dalla BNL S.p.a. avverso la sentenza di primo grado, è inammissibile, per aspecificità, in quanto non è riportato neppure per sommi capi l’atto di appello della BNL S.p.a., limitandosi il mezzo a riportare, al fine di far desumere la genericità dell’atto di impugnazione in appello, le conclusioni formulate (si veda pag. 8 del ricorso).
Il giudice dell’impugnazione di merito ha, inoltre, ben compreso quali fossero le ragioni di doglianza della banca e le ha adeguatamente scrutinate, dissentendo motivatamente dalla ricostruzione operata dal Tribunale. La motivazione offerta dalla Corte territoriale e’, in conclusione, coerente con gli approdi della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 27199 del 16 novembre 2017): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Il primo motivo e’, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1842 c.c. e segg. in combinato disposto con l’art. 474 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e (o) 4.
Il secondo motivo e’, al pari del primo, pure inammissibile per difetto di specificità, in quanto non riporta in alcun modo il testo contrattuale che si assume inidoneo ai fini dell’assunzione di qualità esecutiva (e in ogni caso viene taciuto che vi erano due distinti contratti di finanziamento, entrambi per rogito notarile).
Il motivo e’, inoltre, inammissibile in quanto si limita a contrapporre una prospettazione fatta propria dalla difesa di Sa. Bru. S.r.l. in liquidazione a quella che è stata la valutazione di merito della Corte territoriale in ordine all’interpretazione della pattuizione che prevedeva, comunque, un obbligo, a carico della stessa Sa. BRU. S.r.l., di restituzione dell’importo annuo di oltre quattrocentomila lire (pari a oltre duecentocinquantamila Euro), ai fini della valenza del contratto, in cui essa era ricompresa, quale titolo esecutivo stragiudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3.
E’, peraltro, incontestato, sin dai gradi di merito, che la SA. BRU. S.r.l. avesse ricevuto le somme di cui al contratto di finanziamento, con la conseguenza che quel che viene in contestazione è l’avvenuta restituzione di esse, con l’ulteriore corollario che in carenza di idonea prova sul punto non può assumere valenza dirimente l’asserita carenza di qualità esecutiva del titolo azionato.
Il terzo mezzo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2731,2735,2882 e 2885 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si incentra sulla valutazione data dalla Corte territoriale all’atto di consenso a cancellazione di ipoteca, proveniente dal direttore della filiale di BNL S.p.a. che aveva concesso l’erogazione del finanziamento con garanzia ipotecaria.
Il terzo motivo è inammissibile, sia in quanto censura l’interpretazione di un atto unilaterale (consenso alla cancellazione dell’ipoteca) senza corretta invocazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., sia in quanto l’interpretazione complessiva della condotta delle parti ha portato la Corte territoriale ad escludere la valenza confessoria invocata (senza che neppure possa rilevare la dedotta querela di falso, dato che non si dubita affatto che la dichiarazione unilaterale vi sia stata ed avvia avuto quel tenore, ma si procede ad un’interpretazione complessiva della condotta delle parti ai fini di escluderne una valenza confessoria).
Il quarto – e ultimo – motivo deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: motivazione apparente, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
Segnatamente, con l’ultimo motivo di ricorso, con espresso riferimento alle argomentazioni contenute nel terzo motivo, si impugna la sentenza della Corte anche sotto il profilo della motivazione apparente.
Il quarto motivo per omesso esame è inammissibile, in quanto, lungi dal proporre un vizio di omissione di un fatto determinante ai fini della decisione, ripropone tipici vizi di sussunzione della fattispecie concreta in quelle normative di cui al motivo di ricorso precedete, ossia a quello, nell’articolazione del ricorso, contraddistinto dalla lettera c).
Tutte le prospettate censure sono, per quanto sopra motivato, inammissibili; ed il ricorso stesso e’, conclusivamente, per essere inammissibili tutte le censure in esso proposte, esso stesso inammissibile: e tanto va dichiarato in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della causa (desunto dagli atti in Euro 8.897.725,60), sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 40.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CAP e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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