LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1184/2019 proposto da:
M.P.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro Longo, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
POSTE ITALIANE S.p.A.;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13253/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 28/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– con ricorso depositato il 18/2/2015 l’Avv. M.P.D. proponeva opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione emessa il 6/2/2015 nella procedura esecutiva presso terzi n. 4933/1014 incardinata presso il Tribunale di Roma dall’odierno ricorrente, per un proprio credito pari ad Euro 539,95, nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione);
– l’opponente (che stava in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.) contestava la liquidazione delle spese del processo esecutivo operata dal giudice dell’esecuzione;
– nel giudizio di merito, introdotto dopo la fase endoesecutiva, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13253 del 28/6/2018, ha respinto l’opposizione agli atti esecutivi: in particolare, il giudice ha ritenuto che il mancato deposito della nota spese da parte del difensore giustificasse l’omessa specificazione delle singole voci liquidate e, con riguardo alla violazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, considerava la procedura “di più che esiguo valore… di assoluta semplicità di trattazione… (di) esito immediato successivamente all’unica udienza nella quale l’Avvocato ha deciso di chiedere l’assegnazione delle somme”; in base a tali considerazioni il Tribunale reputava corretta la liquidazione delle spese compiuta dal giudice dell’esecuzione;
– avverso la suddetta sentenza l’Avv. M.P.D. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;
– le parti intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
– il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
– preliminarmente, va dichiarata inammissibile la memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato ai fini della partecipazione alla discussione orale; nell’atto, difatti, l’Avvocatura erariale dichiarava di costituirsi per l’Agenzia delle Entrate, non già come difensore dell’intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione; e tanto a prescindere dalla circostanza che non consta la notificazione di detto atto al ricorrente;
– col primo motivo di ricorso, si deduce (richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. 2 aprile 2014, n. 55, art. 2, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale di Roma ritenuto congrua la liquidazione della somma di Euro 310,00, comprensiva di spese generali e accessori, a titolo di compenso per la procedura esecutiva, ad onta del criterio di ragionevolezza e della normativa vigente; in particolare, il ricorrente lamenta che l’importo liquidato non è consono al decoro professionale in relazione all’attività svolta e che, inoltre, esso non è conforme ai parametri previsti dal citato D.M.;
– la seconda censura (anch’essa formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) attiene alla pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e D.M. 2 aprile 2014, n. 55, art. 2, nonché ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice di merito ritenuto congrua la liquidazione delle spese operata dal giudice dell’esecuzione (di Euro 310,00) nonostante lo svolgimento di un proprio calcolo che avrebbe dovuto condurre a riconoscere quantomeno l’importo di Euro 319,34;
– le censure, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente;
– il Tribunale di Roma, specificamente indicando nella sentenza le circostanze considerate (sopra riportate), ha ritenuto congrua, per la procedura esecutiva presso terzi (di valore inferiore ad Euro 1.100,00), la liquidazione di spese per l’ammontare di Euro 310,00 e, cioè, nella misura riconosciuta dal giudice dell’esecuzione;
– si osserva che la statuizione di determinare le spese entro il minimo e il massimo del D.M. n. 55 del 2014 costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e non è soggetta a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839-03); inoltre, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati dal citato decreto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050-02);
– risulta pertanto infondata la prima censura del ricorrente, che pretenderebbe da questa Corte un sindacato sulla decisione inerente alle spese processuali e persino il riconoscimento di un compenso liquidato in misura corrispondente ai parametri medi;
– anche il secondo motivo va rigettato, ma la motivazione della sentenza impugnata dev’essere corretta (ex art. 384 c.p.c.);
– infatti, il Tribunale ha confermato la statuizione del giudice dell’esecuzione (che aveva liquidato all’Avv. D., in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., la somma onnicomprensiva di Euro 310,00) e ha diffusamente illustrato le ragioni della propria decisione; tuttavia, nello svolgere i conteggi in relazione ai parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, la sentenza addiviene a determinare un importo totale di Euro 319,34;
– posto che la liquidazione ai valori minimi del D.M. n. 55 del 2014 non avrebbe richiesto alcuna motivazione, l’individuazione, a sostegno del decisum, di specifiche circostanze (e, segnatamente, che la procedura era “di più che esiguo valore… di assoluta semplicità di trattazione… (di) esito immediato successivamente all’unica udienza nella quale l’Avvocato ha deciso di chiedere l’assegnazione delle somme”) non può che avere il significato – tenuto conto della riconosciuta esattezza della liquidazione compiuta dal giudice dell’esecuzione e del dispositivo della sentenza – di giustificare una liquidazione di poco inferiore ai parametri minimi;
– in altre parole, il Tribunale di Roma ha, con le proprie statuizioni, specificato che il minimo compenso previsto dal D.M. n. 55 del 2014 è pari a Euro 319,34, ma ha altresì illustrato – come doveroso allorquando si decida di diminuire gli importi previsti – le specifiche ragioni che hanno indotto il giudice dell’esecuzione, operando un ridotto scostamento dai minimi, a liquidare la somma di Euro 310,00, somma che la sentenza impugnata reputa congrua;
– così corretta la motivazione, il ricorso dev’essere respinto;
– non occorre provvedere sulle spese in ragione della indefensio degli intimati;
– va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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