LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3120/2019 R.G. proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 10, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Angeloni, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Antonio Fantasia;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
M.L.;
TREVI FINANCE S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4999/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 18/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
FATTI DI CAUSA
1.Nella procedura esecutiva immobiliare n. 64/2007 del Tribunale di Latina, promossa da Trevi Finance S.p.A. (già Sigrec S.p.A., già Ca-pitalia S.p.A.) nei confronti di M.S. e di M.L. (quest’ultimo quale usufruttuario dell’immobile pignorato e terzo datore di ipoteca), l’esecutato M.S. proponeva opposizione all’esecuzione.
2.Nella predetta procedura era intervenuta Equitalia Gerit S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), creditrice di M.S. per “tributi, tasse, contributi previdenziali, sanzioni e contravvenzioni C.d.S., iscritti a ruolo, oltre accessori” (così a pag. 5 del ricorso); anche contro Equitalia l’esecutato proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. contestando la legittimità dell’intervento e la prescrizione del credito vantato.
3.Respinta l’istanza di sospensione da parte del giudice dell’esecuzione, con atto di citazione del 27/7/2009 M.S. introduceva il giudizio di merito, chiedendo di accertare l’inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo di Equitalia, la prescrizione dei crediti di quest’ultima per omessa notifica delle cartelle di pagamento o, comunque, per mancanza di atti interruttivi.
Nel corso del giudizio di cognizione M.S. rinunciava all’opposizione contro Trevi Finance e interveniva nel processo M.L., chiedendo che le domande dell’opponente fossero accolte anche nei suoi confronti.
4.Per quanto qui ancora rileva, con sentenza n. 81 del 22/2/2012, il Tribunale di Latina dichiarava la propria carenza di giurisdizione quanto ai motivi di opposizione riguardanti i crediti tributari di Equitalia, il proprio difetto di competenza funzionale per i motivi attinenti ai crediti previdenziali e, comunque, l’inammissibilità dell’opposizione; la pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4999 del 18/7/2018.
5.Avverso la suddetta sentenza M.S. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato memoria per partecipare all’udienza di discussione; non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità gli intimati Trevi Finance e M.L..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, la nullità della notifica del ricorso introduttivo – che è stato destinato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma indirizzato nel domicilio eletto presso il difensore che aveva rappresentato Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud, già Equitalia Gerit) nel giudizio di merito (in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509-02) – è stata sanata dal deposito dell'”atto di costituzione” di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Infatti, sebbene detto atto sia privo dei requisiti del controricorso, dallo stesso si deve comunque evincere che la notificazione all’Amministrazione destinataria ha raggiunto il suo scopo, restando così sanato il vizio.
La questione assume, comunque, limitata rilevanza in ragione della riscontrata inammissibilità del ricorso.
2.Col primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le questioni poste da M.S. con l’opposizione non potessero essere proposte con tale mezzo, vigendo per i crediti tributari il divieto ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dovendo i crediti di natura ordinaria (sanzioni per infrazioni al Codice della Strada) essere contestati mediante l’impugnazione degli atti presupposti (verbali di accertamento o cartelle di pagamento); afferma il ricorrente che la stessa Corte d’appello è incorsa in contraddizione in quanto, dapprima, aveva riconosciuto che con l’opposizione erano stati dedotti fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo (inesistenza del titolo stesso e prescrizione) e, ciononostante, aveva dichiarato inammissibile o improponibile l’opposizione volta a contrastare il diritto di agire in executivis (non impedita dal citato art. 57, come statuito da Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018).
Con la seconda censura (formulata mediante richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla “domanda riguardante declaratoria di mancata produzione in giudizio, da parte di Equitalia, dei seguenti documenti: a) estratti di ruolo, b) relate di notificazione delle cartelle, c) A/R notificazione cartelle, di cui agli atti di intervento nell’esecuzione immobiliare n. 64/07 RGE Trib. Latina” (così alle pagg. 14-15 del ricorso, dove il ricorrente asserisce di aver riproposto con l’appello la predetta istanza svolta in primo grado); sostiene il M. che l’agente della riscossione si era limitato ad enunciare i predetti documenti (asseritamente “determinanti per poter agire esecutivamente”) nell’indice della propria memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, senza però depositarli in cancelleria.
Col terzo motivo si afferma (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza per dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla “domanda proposta ai giudici di merito riguardante la mancanza del diritto di agire in executivis di Equitalia per le seguenti questioni: A) inesistenza ed invalidità del titolo esecutivo, B) mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto (cartella di pagamento con estratto di ruolo), C) inefficacia del titolo esecutivo” (così a pag. 17 del ricorso).
3. Il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c. e dei requisiti di contenuto-forma dell’atto introduttivo prescritti dalla menzionata disposizione.
In proposito, si rileva che:
– il rimando agli atti dei giudizi di merito e alla sentenza impugnata non soddisfa il requisito di autosufficienza;
– il ricorrente omette di riportare il contenuto della decisione impugnata, di cui sono trascritte soltanto alcune frasi non idonee ad individuare la motivazione che sorregge le statuizioni del giudice di merito, e lo stesso deve dirsi con riguardo al contenuto della pronuncia di primo grado;
– sono indicati in maniera assolutamente generica i motivi di opposizione proposti innanzi al giudice dell’esecuzione, i quali devono necessariamente coincidere con quelli del successivo giudizio di merito;
– altrettanto generica è l’illustrazione dei motivi di appello avverso la decisione del giudice di primo grado;
– confusamente, poi, sono cumulate con profili di contestazione del diritto di agire in executivis aspetti (quali mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto) che, per quanto è dato di comprendere, sembrerebbero riconducibili all’art. 617 c.p.c.;
– la mancata specificazione della natura dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione impedisce ex se di verificare la censura relativa all’inammissibilità dell’opposizione: basti osservare, in proposito, che non è sufficiente a fondare un’ammissibile opposizione ex art. 615 c.p.c. l’affermazione che i crediti portati dal titolo esecutivo sono prescritti (asserzione, peraltro, mancante di qualsivoglia riferimento temporale), posto che i crediti riscossi da Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno natura eterogenea e l’accertamento dell’intervenuta prescrizione potrebbe appartenere alla competenza giurisdizionale del giudice tributario (come nel caso di prescrizione di tributi maturata prima della notifica della cartella di pagamento) o essere precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione (come nel caso di prescrizione verificatasi anteriormente alla notificazione di tali atti); nella fattispecie de qua, il ricorso è privo di tutti gli elementi atti ad individuare la tipologia dei crediti, la maturazione della prescrizione (di cui non si indica nemmeno il dies a quo di decorrenza), i lassi temporali occorrenti all’estinzione dei crediti e il loro sviluppo “a valle” del discrimen tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria (Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018, e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020);
– inoltre, il primo motivo si diffonde in richiami di principi generali in tema di esecuzione forzata senza alcun concreto riferimento alla loro applicabilità alla fattispecie in esame;
– le altre censure denunciano una pretesa minuspetizione che, in realtà, è consequenziale alla pronuncia adottata, posto che non era necessario esaminare i motivi d’appello e le ragioni di un’opposizione reputata inammissibile/improponibile;
– peraltro, i motivi sono anche inconcludenti perché si lamenta il mancato rilievo di un’omessa produzione documentale senza indicare, se non apoditticamente, l’utilità e la rilevanza dei documenti asseritamente mancanti ai fini della decisione (basti osservare che Equitalia era creditore intervenuto nella procedura e che, dunque, la censura inerente alla mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto non coglie nel segno).
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto l‘”atto di costituzione” depositato in cancelleria, non notificato, non è qualificabile come controricorso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/7/2021, Rv. 662080-01).
5. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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