LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19528-2020 proposto da:
FALLIMENTO ***** s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MARIA BISCEGLIA;
– ricorrente –
contro
UNITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA D.L. n. 136 DEL 2013, EX ART. 5 E D.P.C.M. 20 FEBBRAIO 2014, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTERPRICE DIGITAL ARCHITECTS SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1961/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09.04.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con sentenza del 9.4.2019 la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti (ora MIGECO – Missione gestione contenzioso e situazione debitoria e creditoria pregressa – ex OPCM 3686/2008) avverso la sentenza n. 3394 del 2008 del Tribunale di Napoli, resa nei confronti del Fallimento ***** s.r.l. e del Fallimento della Enterprice Digital Architects s.p.a., ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., a spese compensate;
la sentenza di primo grado aveva dichiarato risolto il contratto di appalto dell’11.2.2002 stipulato fra una associazione temporanea di imprese, composta da Enterprice Digital Architects s.p.a., ***** s.r.l. e CID Software Studio s.r.l., e il Commissario straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti, per inadempimento di quest’ultimo, condannato altresì al risarcimento dei danni per la somma di Euro 556.990,59;
a ciò la Corte di appello si è indotta a causa del fallimento della mandataria capogruppo Enterprice Digital Architects s.p.a. nelle more del giudizio di primo grado, non dichiarato in quella sede, del conseguente scioglimento del rapporto di mandato e della necessaria partecipazione al giudizio di tutte e tre le imprese dell’a.t.i., inclusa la capogruppo mandataria, debitamente rappresentata dalla curatela fallimentare, e non solo della *****;
avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 9.7.2020 ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della ***** s.r.1., svolgendo tre motivi, mentre gli intimati Presidenza del Consiglio dei Ministri e UTA D.L. n. 136 del 2013, ex art. 5 e D.P.C.M. 20 febbraio 2014 (già MIGECO-Missione gestione contenzioso e situazione debitoria e creditoria pregressa ex OPCM 3686/2008 e Commissario straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti) e Fallimento della Enterprice Digital Architects s.p.a., non si sono costituiti nel giudizio di legittimità;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
la parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.
RITENUTO
che:
il primo motivo di ricorso è rubricato “Violazione o falsa applicazione artt. 101,102 e 331 c.p.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dei principi regolatori del giusto processo. Violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c.. In riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del fatto che le pretese azionate avrebbero riguardato esclusivamente diritti di credito della ***** s.r.l., allora in bonis;
la censura proposta difetta tuttavia di specificità e pertinenza perché la causa riguardava anche – e soprattutto – la risoluzione del contratto di appalto tra l’associazione temporanea di imprese e il Commissario Straordinario del Governo per l’emergenza rifiuti, disposta in primo grado e impugnata in via principale in appello, circostanza preliminare e dirimente, oggetto di espressa motivazione, non specificamente censurata, da parte della Corte partenopea (pag.4, ultimo cpv);
il secondo motivo di ricorso è rubricato “Violazione o falsa applicazione artt. 101,102 e 331 c.p.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione o falsa applicazione i principi regolatori del giusto processo. Violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. Ulteriore profilo. In riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
con il secondo motivo il ricorrente invoca la possibilità di superamento del difetto di litisconsorzio necessario nell’interesse di una rapida definizione del processo;
la censura difetta ancora, manifestamente, di pertinenza ed è comunque manifestamente infondata perché l’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, ispirato ad una logica di economia processuale, presuppone l’immediata definizione del processo con una pronuncia di inammissibilità o rigetto della domanda (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 15106 del 17.06.2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, n. 12515 del 21.05.2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2, n. 11287 del 10.05.2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 6 – 3, n. 8980 del 15.05.2020, Rv. 657883 – 01; Sez. Lav. n. 29968 del 31.12.2020; cfr anche Sez. U, n. 6826 del 22.03.2010, Rv. 612077 – 01) e non consente certamente una definizione in termini di accoglimento della pretesa azionata in assenza dei necessari contraddittori;
il terzo motivo di ricorso è rubricato “Violazione o falsa applicazione artt. 101,102 e 331 c.p.c., nonché artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dei principi regolatori del giusto processo. Violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. Violazione falsa applicazione artt. 156,157 e 161 c.p.c.. In riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”;
con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata sottoposizione preventiva al contraddittorio della questione rilevata d’ufficio e invoca divieto della cosiddetta “terza via”;
la censura è manifestamente infondata e quindi inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.;
infatti, secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c., che impedisce di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo di parametri di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare, già ex ante, come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini (18.11.2019, n. 29803; 4.3.2019, n. 6218; 18.6.2018, n. 16049;8.6.2018, n. 15037;16.10.2017, n. 24312; 22.2.2016, n. 3432; 16.2.2016, n. 2984; 23.5.2014, n. 11453; 13.7.2012, n. 11928; 27.4.2010, n. 10062);
né tale esito processuale integra una violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu, il quale, nell’interpretazione data dalla Corte Europea, ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez.3, n. 15019 del 21.7.2016);
la giurisprudenza di legittimità interpreta, invero, l’art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti: al contrario, la tardività dell’impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello “sviluppo inatteso” per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (da ultimo: Sez. Unite n. 8766 del 28.3.2021).
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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