LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12115-2020 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA RAIMONDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’08.01.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 24.10.2016, A.D., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere omosessuale e di essere esposto a grave pericolo in caso di ritorno in patria, ove l’omosessualità era percepita come una forma di devianza e conduceva ad una drastica emarginazione sociale; il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di nessuna forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’appello proposto da A.D. è stato rigettato dalla Corte di appello di Bologna, con aggravio di spese, con sentenza dell’8.1.2020;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso A.D., con atto notificato il 4.3.2020, svolgendo tre motivi;
l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata;
la parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’omessa valutazione della fondamentale documentazione da lui prodotta in ordine all’inserimento socio-lavorativo e violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7), per l’omissione di indagine circa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
la prima parte del primo motivo appare inammissibile perché il ricorrente deduce come error in procedendo o in iudicando (art. 360, n. 3 e 4), la mancata valutazione di risultanze probatorie a fronte dell’esposizione, ampiamente argomentata, da parte della Corte di appello delle ragioni per cui non era stato ritenuto intrinsecamente credibile l’orientamento sessuale tardivamente riferito dal richiedente asilo, indicate nell’ingiustificabilità del ritardo nel riferire il proprio orientamento omosessuale e nell’assoluta inverosimiglianza della ignoranza (addotta a spiegazione) da parte del ricorrente della liceità dei rapporti omosessuali in Italia, tenuto conto che egli si trovava in Italia da tre anni, ove avrebbe avviato una relazione affettiva stabile con un compagno;
inoltre il ricorrente non dimostra neppure la decisività dell’elemento di fatto che assume trascurato (e cioè l’attestazione circa l’iscrizione successiva del richiedente asilo all'*****) anche a prescindere dal fatto che non si tratta di un documento identificativo;
v’e’ da rammentare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento;
ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26.6.2018, Rv. 649421 – 01);
con l’ultima parte del primo motivo il ricorrente lamenta il mancato esame dei documenti comprovanti integrazione sociale e lavorativa, quali elementi rilevanti nella prospettiva della protezione umanitaria e del giudizio comparativo;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia e rischio di rimpatrio per l’orientamento omosessuale);
il ricorrente non ha dimostrato la decisività di tale documentazione, capace di sovvertire la valutazione della Corte territoriale basata sull’assenza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente in caso di ritorno in patria, esclusa perché non è parso credibile l’orientamento omosessuale del richiedente, unico elemento sulla cui base la vulnerabilità era stata allegata (pag.4, penultimo capoverso, della parte motiva);
ciò nella prospettiva del giudizio di bilanciamento previsto dalle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte del 13.11.2019 n. 29459 e 29460, secondo le quali in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
le conclusioni mutano però nella rinnovata prospettiva disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni unite del 9.9.2021 n. 24413, che ha affermato che “merita dunque condivisione l’orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio. Tale principio, enunciato in Cass. n. 1104/2020 con specifico riferimento alla relazione tra la peculiare condizione di vulnerabilità conseguente alle violenze subite da una richiedente e le presumibili condizioni di vita che attendevano la stessa nel Paese di origine (“quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis”), è sussumibile in termini generali quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata, da svolgere per verificare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria. 45. Fermo restando, quindi, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, deve dunque confermarsi il principio, già enunciato in SS. UU. n. 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. 46. In sostanza, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa – situazioni, non pare superfluo precisare, per la cui dimostrazione processuale opera, secondo i condivisi approdi della giurisprudenza di questa Corte, il principio di cooperazione istruttoria (r., nuovamente, Cass. n. 4455/2018, nonché, da ultimo, Ric. 2020 n. 10188 sei SU – ud. 25-05-2021 -23- Cass. n. 10/2021 e Cass. n. 7778/2021) – il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità – quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza. Va infatti sottolineato che l’integrazione sociale non costituisce una conditio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali. 47. Per contro, in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. 48. Deve quindi conclusivamente risolversi la questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione remittente enunciando il seguente principio di diritto: In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento Ric. 2020 n. 10188 sei SU – ud. 25-05-2021 -24- al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di depravazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dalla Convenzione EDU, art. 8, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.”;
nella rinnovata prospettiva ermeneutica, infatti, è pur sempre necessario un giudizio di bilanciamento, seppur da condursi “a comparazione attenuata”, perché in presenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dalla Convenzione EDU, art. 8, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno, con la correlativa riduzione dell’incidenza delle condizioni di vita in patria, in cui comunque aveva sostenuto di essere rimasto solo per la morte del padre e la fuga della madre e del fratellino (cfr. pag. 18 dell’atto di appello, doc. 4, del fascicolo di legittimità) rispetto a quelle realizzate in Italia;
in tale prospettiva la totale omissione dell’esame dei documenti relativi all’integrazione sociale e lavorativa prodotti dal ricorrente (contratto di lavoro, doc. 17, prodotto come doc. 8 in sede di legittimità; conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, doc. 32, prodotto come doc. 9 in sede di legittimità e dichiarazione allegata volta a dimostrare l’iscrizione alla anagrafe, l’apertura di conto corrente, la disponibilità di una abitazione in locazione), elementi tutti potenzialmente significativi nella prospettiva della tutela del diritto alla vita privata e familiare, vizia la pronuncia impugnata che ha negato, apoditticamente e genericamente, la produzione di documentazione rilevante in tal senso;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria;
il terzo motivo, relativo alla asserita violazione delle regole in tema di valutazione della credibilità, appare generico e riversato nel merito;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto quanto al primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e al secondo motivo, inammissibile il terzo, con la correlativa cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021