LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1224-2021 proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 8669/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 23/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
E.M., nato in Nigeria, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda reiterata di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:
I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per non essere stata fissata udienza per l’audizione del ricorrente, stante la mancata videoregistrazione della audizione svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale;
II) Mancata assunzione dell’onere probatorio, in assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5;
III) Sussistenza del diritto di asilo ex art. 10 Cost. per essere impedito nel suo paese di origine l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e religiose;
IV) Violazione delle disposizioni in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria;
V) Violazione delle disposizioni in tema di riconoscimento della protezione umanitaria.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.2. Sul piano normativo, giova rammentare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, all’art. 29, prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all’esame anche nel caso in cui (lett. b) il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
La Dir. 1 dicembre 2005, n. 852005/85/CE, art. 32 (Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), in tema di domande reiterate prevedeva che se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questo può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.
Tale disciplina è stata sostituita da quella, sul punto ricompilativa, di cui alla successiva Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/32/CE, art. 40 (Dir. UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – rifusione) che, all’art. 53, ha abrogato la precedente.
La citata disciplina Europea prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.
Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.
2.3. Questa Corte ha avuto modo di affermare in proposito che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. cit., art. 35 (Cass. n. 5089 del 28/02/2013).
E’ stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano addotti nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove (Cass. n. 4522 del 05/03/2015, n. 4522).
2.4. Nel caso in esame, il Tribunale ha verificato che il ricorrente aveva reiterato la domanda di protezione senza fornire nuovi elementi a sostegno e senza fornire valide giustificazioni in relazioni ad eventuali colpevoli omissioni.
Ha affermato, inoltre che, con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente non erano emersi nuovi elementi riguardanti la situazione della sicurezza e che non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata.
3. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile.
Il ricorrente, invero, non coglie la ratio decidendi fondata trattandosi di domanda reiterata di protezione – sull’assenza di elementi nuovi o nuove prove, e sollecita, sia pure prospettando la violazione di molteplici norme, una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
I motivi sono, inoltre, formulati in maniera astratta e generale, mediante la riproduzione di disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, senza alcun riferimento alla vicenda processuale ed alle statuizioni concernenti il ricorrente: ciò ne conferma l’inammissibilità perché privi di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass. n. 4905/2020; Cass. n. 13066/2007).
Quanto al quinto motivo, va soggiunto che lo stesso è inammissibile anche per difetto di specificità perché i fatti dedotti (concernenti i rapporti familiari con una compagna, la nascita di un figlio, le vicende connesse ad un’interruzione della gravidanza della compagna, etc.) risultano dedotti per la prima volta in sede di legittimità, atteso che non ve ne è cenno nel decreto e che il ricorrente non chiarisce se e quando ne abbia prospettato la rilevanza in fase di merito.
4. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021