Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41912 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17583-2020 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 4344/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17.06.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 1.10.2018, O.M., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato nell’Ondo State; di essere di religione cristiana e di etnia *****; di essersi trasferito da piccolo a ***** in Edo State; di aver lavorato come elettricista; di non avere più parenti vivi in Nigeria; che il padre si era candidato alle elezioni per la carica di presidente degli autisti e degli assistenti del parcheggio auto ove lavorava; che nel 2015 un collega di suo padre, rivale alle elezioni, era stato ricoverato in ospedale per avvelenamento e aveva sospettato della responsabilità di suo padre; che pertanto costui, spalleggiato da altre persone, si era recato a casa loro, uccidendo il padre e la sorella e ferendolo alla testa con il calcio dell’arma; che era rimasto in coma due giorni; che, consigliato da amici del padre, a causa della pericolosità della persona che li aveva aggrediti, si era recato prima a ***** e poi in Niger, quindi in Libia;

con decreto del 17.6.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso O.M., con atto notificato il 6.7.2020, svolgendo quattro motivi;

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 101 c.p.c. e agli artt. 24 e 11 Cost. e lamenta l’errore di diritto commesso dal Tribunale rilevando d’ufficio elementi di fatto relativi alla vicenda personale riferita dal ricorrente, senza sottoporre previamente alle parti la questione della loro scarsa attendibilità;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11 e dell’art. 117 c.p.c., poiché il Tribunale non aveva proceduto al richiesto interrogatorio libero del richiedente asilo, in difetto di videoregistrazione del colloquio effettuato in sede amministrativa, adducendo l’assenza di elementi nuovi, mentre erano stati prodotti in sede giurisdizionale quattro nuovi documenti che dovevano essere chiariti e valutati;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alla valutazione di irrilevanza dei documenti prodotti in lingua originale, reputati non genuini senza alcuna attività istruttoria;

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 6,7,8,14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3, artt. 12 e 13, art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e all’art. 117 Cost. per aver il Tribunale trascurato il fatto che il richiedente era stato venduto a un arabo durante la permanenza in Libia;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 19.8.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

con atto del 2.10.2021, notificato alla parte resistente il 4.10.2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo interesse alla presentazione della domanda di concessione di un permesso per protezione speciale alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020;

ritenuto pertanto che il giudizio debba essere dichiarato estinto senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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