LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16032-2020 proposto da:
O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;
– intimati –
avverso il decreto n. cronol. 925/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 07.04.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che:
con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 27.8.2018 O.O., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di L’Aquila – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
il ricorrente, proveniente dall’Edo State, *****, aveva riferito di essere fuggito nel 2017 dalla Nigeria a causa del fatto che alla morte del padre, membro della setta segreta “*****”, avrebbe dovuto prendere il suo posto, come da volontà del genitore, e al suo rifiuto i membri della setta gli avevano detto che avrebbero dovuto sacrificarlo, cosa denunciata alla polizia ma senza seguito alcuno;
con decreto del 7.4.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
avverso il predetto decreto, comunicato via p.e.c. in pari data, ha proposto ricorso O.O., con atto notificato il 9.6.2020, svolgendo tre motivi; l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 20.7.2020. al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale. è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;
ritenuto preliminarmente che:
il ricorso è stato tempestivamente proposto, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19 dal 9.3.2020 all’11.5.2020, disposta con i decreti L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2020, n. 27, e L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40;
infatti, il decreto è stato comunicato il 7.4.2020 – pendente la sospensione – ed è stata impugnato il 9.6.2020 e quindi il ventinovesimo giorno successivo, neutralizzata la sospensione;
il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;
nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente;
la terza sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla Dir. 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
nel caso di specie la procura speciale conferita il 15.5.2020 al difensore su foglio allegato in calce al ricorso per cassazione non rispetta il D.Lgs. n. 25 del 2008, cit. art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato;
la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 non assume rilievo decisivo ai fini della definizione della lite, alla stregua del principio della ragion più liquida conforme al generale principio di economia processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.; in tal modo la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
il ricorso in questione appare infatti inammissibile anche nel suo contenuto, con totale equivalenza dell’epilogo decisorio, della statuizione adottata e dei suoi effetti giuridici.
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per motivazione carente, contraddittoria e/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee, contraddittorie e illogiche;
il motivo è palesemente inammissibile perché volto a denunciare un vizio motivazionale sulla base di presupposti del tutto differenti da quelli consentiti dall’attuale vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in termini di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;
infatti il motivo risulta dedotto senza il rispetto delle regole di formulazione del mezzo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, che deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07.04.2014, n. 8053; Sez. un., 22.09.2014, n. 19881; Sez. un., 22.06.2017, n. 15486);
le conclusioni non muterebbero, anche a voler riconsiderare conservativamente le censure del ricorrente nella prospettiva della denuncia di una motivazione solamente apparente, poiché il tribunale abruzzese ha dato conto, sia pur in modo sintetico ma tale da soddisfare lo standard del “minimo costituzionale”, a pagina 13, le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto reso dal richiedente, pur considerato attendibile nella sola parte relativa all’appartenenza del padre alla “*****.”;
tali ragioni sono state essenzialmente basate sulla non corrispondenza delle minacce asseritamente ricevute (ritenute comunque riferite in modo generico e non circostanziato) alle informazioni disponibili circa le caratteristiche e le attività della predetta setta, attinte debitamente dal Tribunale nell’espletamento del dovere di cooperazione istruttoria, che delineavano tale associazione come rivolta alla protezione degli associati verso un progresso economico e sociale e non dedita a mezzi violenti di reclutamento;
il tutto a prescindere dall’ulteriore ratio decidendi esposta a pag. 13, penultimo capoverso, circa la presumibile inattualità del pericolo rappresentato, capace da sola di sorreggere autonomamente il disposto rigetto;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto l’esposizione del richiedente asilo ad una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato interno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);
il motivo è inammissibile e riversato nel merito, in quanto volto a contestare la valutazione di insussistenza di una situazione di esposizione a violenza indiscriminata da conflitto armato interno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), espressa dal Tribunale aquilano con la citazione delle fonti informative consultate a supporto del proprio convincimento;
quanto alla nozione di conflitto armato interno, il Tribunale aquilano si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più 4 gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 2, n. 15317 del 17.07.2020, Rv. 658284 – 01; Sez. 6 – 1, n. 18306 del 08.07.2019, Rv. 654719 – 01; Sez. 6 – 1, n. 9090 del 02.04.2019, Rv. 653697 – 01; Sez. 1, n. 14006 del 31.05.2018, Rv. 649169 -01);
non appare pertinente l’invocazione effettuata dal ricorrente del principio del c.d. international flight;
infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della settorialità della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa (alla stregua della disciplina previgente all’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-ter, ad opera del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 10, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 1 dicembre 2018, n. 132), nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure. (Sez. 1, n. 13088 del 15.5.2019, Rv. 653884 – 01; Sez. 1, n. 18540 del 10.07.2019, Rv. 654660 – 01; Sez. 2, n. 23776 del 28.10.2020, Rv. 659570 – 01; Sez.6-1 28.1.2021 n. 1955; Sez.6-1, n. 16285 del 2.7.2020);
il ricorrente sembra sostenere, cioè, che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere neutralizzata sulla base della settorialità dell’approccio e dell’asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla Dir. 2004/83/Ce ora trasfusa nella Dir. 13 dicembre 2011, n. 95 con il D.Lgs. n. 19.11.2007 n. 25, il legislatore si era avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, non può essere rigettato la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Sez. 6, 16.02.2012, n. 2294; Sez.6, 9.4.2014 n. 8399; Sez. 1, 27.10.2015 n. 21903);
se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte la settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non precludeva l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non valeva certamente il contrario: non è possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna sicura del Paese di origine, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure; in quel caso infatti il richiedente non correrebbe alcun rischio se reimmesso nel contesto originario; Data pubblicazione 29/12/2021 con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione della protezione umanitaria e violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4, (rectius: art. 132), per motivazione contraddittoria o apparente che non rende percepibile le ragioni della decisione;
il motivo è inammissibile in quanto si basa su di una pretesa condizione di vulnerabilità in caso di ritorno in patria, che presuppone la credibilità del racconto circa le vicende personali che il Tribunale ha motivatamente escluso, mentre del tutto assente appare il requisito dell’integrazione sociale e del radicamento in Italia escluso dal Tribunale con statuizione non censurata;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021