Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41916 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19444/2020 R.G. proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Santilli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 2 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che:

D.M., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il Decreto 2 aprile 2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

e’ inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, giustificando la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, segnalata nella proposta del Relatore in conformità di una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970);

che non merita infatti accoglimento il primo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e degli artt. 2 e 3 CEDU, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che, nell’escludere l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, il Tribunale ha omesso di valutare la sua situazione personale, il suo contesto familiare e gli effetti traumatici delle vicende da lui affrontate, nonché di procedere all’acquisizione ufficiosa d’informazioni in ordine alla situazione generale del suo Paese di origine ed alla capacità delle autorità di polizia di garantire un’effettiva tutela ai cittadini;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto modo di affermare che il controllo di credibilità cui devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, deve avere ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580);

che tale controllo deve ritenersi nella specie correttamente effettuato, avendo il Tribunale proceduto ad un attento scrutinio delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, all’esito del quale ha ritenuto condivisibile il giudizio d’inattendibilità espresso dalla stessa, ponendo in risalto la genericità della vicenda narrata e l’assenza di dettagli in ordine alle minacce che il ricorrente afferma di aver subito ad opera di uno zio, nonché l’inverosimiglianza della mancata richiesta dell’intervento della polizia, nonostante un precedente tentativo di aggressione, e l’implausibilità di una fuga immediata all’estero, con il conseguente abbandono della moglie e della figlia;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’individuare lacune argomentative o carenze logiche del decreto impugnato, talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sull’inosservanza dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione del citato art. 360 cpc.

comma 1, n. 5, da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);

che, nel lamentare il mancato inquadramento della vicenda da lui narrata nella situazione generale del suo Paese di origine, il ricorrente non considera poi che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’accertamento delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che è parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e art. 14, lett. c), nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini dell’esclusione della configurabilità di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, il decreto impugnato si è limitato a richiamare informazioni fornite da fonti non aggiornate, senza analizzarne il contenuto e senza valutare i rischi prospettati alla luce della situazione personale di esso ricorrente;

che, nell’escludere la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha infatti richiamato informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto che in Senegal, pur registrandosi ancora criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, essendo cessati da tempo anche gli scontri protrattisi per oltre trent’anni tra le forze armate governative ed i gruppi separatisti della regione del *****, dalla quale proviene il ricorrente;

che tale apprezzamento non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nell’insistere sulla propria tesi difensiva, si limita a dolersi dell’insufficiente aggiornamento delle fonti richiamate e dell’inadeguato approfondimento del contenuto delle informazioni utilizzate, senza essere in grado d’indicare fonti più recenti o elementi non valutati dal decreto impugnato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha invece affermato ripetutamente che la parte che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, da parte del giudice di merito, il quale abbia rigettato la domanda sulla base d’informazioni ritenute non specifiche o non aggiornate, è tenuta ad allegare l’esistenza di fonti diverse, più pertinenti ed attendibili, nonché ad indicarne gli estremi ed a riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2020, n. 22769; 9/10/2020, n. 21932);

che è infine infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, e dell’art. 10 Cost., sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha escluso apoditticamente la rilevanza degli elementi da lui addotti a sostegno del suo precario stato di salute e del livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, senza vagliare nuovamente la situazione d’insicurezza allegata a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;

che, nel ritenere insussistente una condizione di vulnerabilità personale del ricorrente, il Tribunale ha preso specificamente in esame il suo stato di salute, escludendone motivatamente l’idoneità a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della considerazione che la patologia risultante dalla certificazione medica prodotta in giudizio non imponeva il ricorso ad interventi c.d. “salva vita” o a trattamenti sanitari di lungo periodo indisponibili nel Paese di origine;

che non merita pertanto censura il decreto impugnato perché il riconoscimento della protezione umanitaria richiede infatti una valutazione comparativa, da svolgersi caso per caso, attraverso il confronto tra la vita privata e familiare condotta dal richiedente in Italia e la situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se quest’ultimo possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);

che tale privazione non deve necessariamente costituire l’effetto di un conflitto armato, quale quello richiesto dall’art. 14, lett. c), ai fini dell’applicazione della protezione sussidiaria, ma può dipendere anche da altri fattori, correlati alla situazione politica, economica o sociale del paese di origine, la cui allegazione non può tuttavia ritenersi sufficiente a legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria, dal momento che, diversamente, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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