Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41917 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18496/2020 R.G. proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Coseano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 22 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che:

K.M., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il Decreto 22 aprile 2020, con cui il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che: è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, giustificando la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, segnalata nella proposta del Relatore in conformità di una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970);

che con il secondo motivo d’impugnazione, il cui esame riveste carattere prioritario rispetto a quello del primo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ed il difetto di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto infondato il suo timore di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, alla pena di morte o a un trattamento inumano o degradante, a causa della sua omosessualità, sostenendo che, nell’escludere l’attendibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale si è limitato a dare atto della mancanza di riscontri esterni, senza tener conto delle indicazioni fornite dallo *****, che in caso di omosessualità del richiedente impongono di fare affidamento sulla sua testimonianza e di concedergli il beneficio del dubbio;

che il motivo è inammissibile, per carenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, riflettendo, al di là della denunciata violazione delle norme che individuano le fattispecie sostanziali idonee a legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria, l’inosservanza delle istruzioni contenute nel “Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato” pubblicato dall'*****, le quali non hanno valore normativo, costituendo, come espressamente specificato in premessa, “un commento alla definizione del termine “rifugiato” così come appare nella Convenzione del 1951 e nel Protocollo del 1967", fondato sull’esperienza acquisita dall’Alto Commissariato a far data dall’entrata in vigore della Convenzione e concepito come “una guida pratica e non come un trattato sulla legislazione relativa ai rifugiati”;

che l’inammissibilità delle censure riguardanti l’attendibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda comporta l’infondatezza del primo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 8, ed il difetto di motivazione del decreto impugnato, osservando che, nel ritenere infondato il suo timore di essere perseguitato, in caso di rimpatrio, a causa del suo orientamento sessuale, il Tribunale si è limitato a rilevare che l’ordinamento giuridico del Pakistan non prevede l’omosessualità come reato, senza procedere ad indagini ufficiose in ordine alla condizione degli omosessuali nel suo Paese di origine ed alle discriminazioni sociali attuate nei loro confronti;

che l’esito negativo del controllo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, nella specie giustificato dalla mancanza di riscontri esterni della vicenda personale narrata e dall’inidoneità della stessa ad evidenziare un’effettiva esposizione al rischio di persecuzione, risulta infatti di per sé sufficiente a dispensare il giudice da approfondimenti istruttori in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che è altresì inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, rilevando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione dell’inattendibilità soggettiva della vicenda personale allegata, il Tribunale ha omesso di valutare comparativamente la situazione in cui egli si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio ed il livello d’integrazione sociale da lui raggiunto in Italia, non avendo tenuto conto, in particolare, dello stato di povertà in cui versa la sua famiglia;

che il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129), che, nel lamentare l’omessa valutazione della situazione di povertà in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa dello stato d’indigenza in cui versa la sua famiglia, il ricorrente propone una questione (asseritamente sollevata in sede amministrativa) non trattata nel decreto impugnato, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un’indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata fatta valere (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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