LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33347-2019 proposto da:
***** s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GARDINI;
– ricorrente –
contro
SIRAM s.p.a.;
FALLIMENTO ***** s.r.l. in liquidazione;
R.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2797/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte.
Rilevato che:
con sentenza del 9.10.2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, a spese compensate, il reclamo proposto dalla società ***** s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 19/2019 del Tribunale di Ravenna che ne aveva dichiarato il fallimento;
la Corte, disattendendo i motivi di reclamo, ha ritenuto legittimata attivamente la creditrice Siram s.p.a. e comunque legittimata anche l’altra creditrice R.E., ha accertato il superamento da parte della ***** dei limiti di fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall., e ha ritenuto dimostrata l’insolvenza della ***** alla luce del bilancio finale di liquidazione del 2017 e dell’infruttuosità dell’esecuzione forzata proposta dalla Siram:
avverso la predetta sentenza del 9.10.2019 con atto notificato il ***** ha proposto ricorso per cassazione la ***** s.r.l. in liquidazione svolgendo tre motivi, mentre gli intimati Fall. *****, Siram s.p.a. e R. non si sono costituiti;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 6 L. Fall., e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante R.E., ex dipendente integralmente soddisfatta alla data della dichiarazione di fallimento, escluso un modesto e imprecisato importo per spese legali;
il primo motivo di ricorso, in tema di violazione art. 6 L. Fall., appare inammissibile sia perché articola una censura non decisiva in ragione della proposizione dell’istanza di fallimento anche da parte di altro creditore, sia perché non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che afferma che la sig.ra R. era creditrice al momento della presentazione della sua istanza, sia, infine, perché la stessa ricorrente riconosce che la predetta sig.ra R. vantava un credito non precisato per spese legali;
il vizio motivazionale risulta dedotto del tutto genericamente e promiscuamente, in modo perplesso (una motivazione non può al contempo mancare, essere insufficiente ed essere contraddittoria) e comunque è stato proposto con riferimento all’abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 6 L. Fall., e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante Siram, poiché il suo credito era contestato e perché la motivazione addotta dalla Corte territoriale era omessa, insufficiente e contraddittoria;
il secondo motivo, in tema di violazione dell’art. 6 L. Fall., con riferimento alla contestazione del credito della Siram, appare inammissibile perché generico e riversato nel merito in quanto volto a sollecitare una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale;
la censura inoltre si basa su di un assunto manifestamente infondato;
infatti, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Sez. U., n. 1521 del 23.01.2013, Rv. 624795 – 01; Sez. 1, n. 30827 del 28.11.2018, Rv. 65488401);
quanto al vizio motivazionale, vale – debitamente trasposto – quanto osservato con riferimento al primo motivo;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1 L. Fall., e lamenta il mancato superamento significativo dei limiti di fallibilità; contesta l’individuazione dell’arco temporale; deduce mancanza di prova dello stato di insolvenza; si duole infine della motivazione addotta dalla Corte territoriale come omessa, insufficiente e contraddittoria;
anche il terzo motivo, in tema di mancato superamento dei limiti di fallibilità, risulta inammissibile perché non pertinente e specifico in quanto non affronta (e tantomeno confuta) la motivazione della sentenza impugnata;
questa infatti attribuisce rilievo ai dati dell’anno 2015 con riferimento all’istanza di fallimento della sig.ra R.;
la censura è inoltre manifestamente infondata con riferimento alle soglie per l’anno 2016, visto che il superamento della soglia per i ricavi 2016 non è contestato dalla stessa ricorrente;
quanto al vizio motivazionale vale – debitamente trasposto – quanto osservato con riferimento al primo motivo;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione delle parti intimate.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021