LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13387-2020 proposto da:
E.H., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO MANFIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, SEZIONE DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso il decreto n. 660/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 14.02. 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte.
Rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 19.2.2018 E.H., cittadina della Nigeria, ha adito il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato inammissibile, perché riproposta senza il corredo di nuovi elementi, la sua richiesta reiterata di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
con Decreto 14 febbraio 2020, comunicato il *****, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto tardivamente proposto in data ***** mentre il provvedimento era stato comunicato personalmente alla ricorrente in data *****;
avverso il predetto decreto ha proposto ricorso E.H., con atto notificato il *****, con unico mezzo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, e assumendo che il ricorso era stato tempestivamente proposto il *****, data di spedizione a mezzo raccomandata postale, equivalente ex lege al deposito, e pertanto entro il trentesimo giorno da quello della comunicazione del provvedimento di diniego, avvenuta il *****;
l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del ***** al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata;
e’ pur vero che il ricorso è stato affidato al servizio postale in data *****, dopo la notifica del provvedimento di diniego del *****.;
e’ pur vero, altresì, che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, affermando che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notficazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.” consente la proposizione del ricorso con l’avvio del procedimento notificatorio affidato al servizio postale (cfr Sez.6-1, n. 20221 del 25.7.2019);
tuttavia la decisione del Tribunale reggino, errata nella motivazione puntualmente censurata dalla ricorrente, è esatta nell’approdo e pertanto deve essere confermata con correzione della motivazione;
nella specie infatti si trattava di domanda reiterata, dichiarata inammissibile per carente allegazione di nuovi elementi e il termine per l’impugnazione era di soli quindici giorni, non rispettato dalla ricorrente;
l’art. 35 bis, comma 2, ultimo periodo, nel testo vigente all’epoca del ricorso, applicabile ratione temporis, risalente alla formulazione introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recitava “Nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà”;
l’art. 28 bis, nel testo applicabile ratione temporis, (inserito dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. v), prima della modificazioni apportate prima dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 9, comma 1, lett. b), punto 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, e da ultimo dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 2, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173), recitava “I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; b) la domanda è reiterata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b); c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato firmato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato firmato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.”;
pertanto il termine per impugnare dinanzi al Tribunale il provvedimento della Commissione territoriale di dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata era di soli quindici giorni, comunque non rispettato dalla ricorrente, anche considerando la data di spedizione del plico contenente il ricorso;
il ricorso deve quindi essere rigettato, previa correzione della motivazione del provvedimento impugnato, senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021