Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41921 del 29/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19482-2020 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legir,

– resistente –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di CASERTA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 5275/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14.07.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

Rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 3.9.2018, D.O., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato in Gambia, a *****; di essere di religione musulmana e di etnia mandingo; di aver svolto attività di guardiano di case private o strutture alberghiere a *****; di aver perso entrambi i genitori ed avere tre sorelle e cinque fratelli che fanno i contadini a *****; di essersi sposato nel 2008 e di avere cinque figli che vivono a *****; di essere scappato dal Gambia nel 2016 per sottrarsi alle vendetta omicida dei familiari di un bambino morto a causa di un incendio scoppiato nella stanza attigua alla casa vacanza ove prestava servizio; di essere passato per Senegal, Mali, Niger e di essere rimasto sei mesi in Libia, uno dei quali in prigione prima di giungere in Italia;

con Decreto 14 luglio 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto Decreto 14 luglio 2020, comunicato in pari data, ha proposto ricorso D.O., con atto notificato il *****, svolgendo unico motivo;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del ***** al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 6,7,8,14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3, 12, 13, e art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, e all’art. 117 Cost., per aver il Tribunale trascurato il fatto che il richiedente era stato imprigionato per un mese durante la permanenza in Libia;

in ordine alla doglianza espressa con il motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 06.12.2018; Sez.6-1, n. 29875 del 20.11.2018) l’allegazione da parte del richiedente la protezione internazionale che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide;

e’ stato poi precisato che il Paese di transito può assumere rilievo, allorché l’esperienza ivi vissuta presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, n. 13758 del 03.07.2020, Rv. 658092 – 01);

nella giurisprudenza di questa Corte è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15.05.2019; Sez. 1 n. 1104 del 20.1.2020; Sez. 1, n. 13565 del 02.07.2020) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l’espulsione del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona;

nella specie il ricorrente non adduce alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, né allega in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria, ritraendola, del tutto genericamente nella sua consistenza e gravità, secondo la regola del notorio, dal solo fatto che egli sia stato in passato vittima di un reato di sequestro di persona;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472