LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31067-2020 proposto da:
S.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 7033/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 23/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
S.P., nato in Nigeria, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente ha narrato di essere fuggito perché, avendo cominciato a frequentare l’Università, venne invitato ad entrare a far parte di una setta cultista ed al suo rifiuto gli aderenti si resero responsabili di pestaggi ed aggressioni nei suoi confronti.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto perché generico e non circostanziato, tale da non consentire il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha, quindi, valutato le fonti internazionali (EASO 2017/2019 – ***** ed altre relative alla Nigeria) ed ha escluso, nella zona di provenienza del richiedente, la presenza di un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili, per la sola presenza dell’area in questione.
Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine, oltre che la mancanza di integrazione e la assenza di stabili mezzi di sussistenza in Italia, stante la brevità del periodo di attività lavorativa documentato.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso, articolato su due motivi, è inammissibile.
Il primo concerne il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sia sotto il profilo della violazione di legge, che come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il secondo concerne il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Entrambi i motivi sono inammissibili perché consistono in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito a proposito della non credibilità del racconto e della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richiesta, senza che nemmeno il ricorrente abbia indicato alcun “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. n. 8053/2014, n. 8054/2014, n. 1241/2015; Cass. n. 19987/2017, n. 7472/2017, n. 27415/2018, n. 6383/2020, n. 6485/2020, n. 6735/2020).
2. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021