Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41924 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13682-2020 proposto da:

F.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di *****, SEZIONE DI *****, PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1598/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, F.Y., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Genova, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente aveva riferito di avere lasciato il proprio Paese in seguito alle continue pressioni dello zio paterno e dei cugini che volevano impossessarsi del campo di proprietà della famiglia da lui coltivato a *****, dopo la morte del padre; che inoltre il cugino L. lo aveva un giorno aggredito con un machete, ferendolo alla testa con il conseguente ricovero in ospedale; che il cugino era stato arrestato, imprigionato e condannato; di aver successivamente inavvertitamente incendiato, nel bruciare le stoppie, il campo dei vicini, danneggiando le loro coltivazioni; di essere stato perciò condotto in arresto al capo villaggio; di esser fuggito di notte, aiutato dal figlio del capo villaggio che era suo amico;

il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

l’appello proposto da F.Y. è stato rigettato dalla Corte di appello di Genova, con aggravio di spese, con sentenza del 26.11.2019;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso F.Y. con atto notificato il 19.5.2020, svolgendo due motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 3.7.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

che:

il primo motivo di ricorso è rubricato “Erronea, contraddittoria, e carente motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, Error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14. Errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16, Omesso esame della domanda di protezione sussidiaria”; il primo motivo appare inammissibile perché il ricorrente non dimostra di aver impugnato la decisione di primo grado anche in punto protezione sussidiaria, cosa questa che la sentenza impugnata esclude espressamente, assumendo, con riferimento al tenore delle conclusioni rassegnate dall’appellante, che l’impugnazione da lui proposta con l’appello mirava solo ad ottenere la protezione umanitaria (cfr. pag. 4, primo capoverso, dopo gli asterischi che concludono lo svolgimento processuale); il secondo motivo di ricorso è rubricato “Violazione dell’art. 2 Cost., e del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle N.U. del 1966, art. 11, ratificato con L. n. 881 del 1977. Violazione art. 8CEDU, in relazione in particolare al TU.Imm., art. 5, comma 6, Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Violazione dell’art. 19. T.U. Imm.”;

anche il secondo motivo appare inammissibile;

in primo luogo, il ricorrente non svolge alcuna censura in ordine al presupposto dell’integrazione socio-lavorativa in Italia, escluso dalla Corte di appello, che deve concorrere nel bilanciamento di fattori da attuarsi nell’ambito del giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 13.11.2019 n. 29459 e 29460) e concentra le proprie deduzioni esclusivamente sul versante della situazione socio-politica del Paese di origine, e per giunta lo fa in modo del tutto generico, senza dedurre specifici profili personali e individualizzanti;

fanno inoltre difetto la decisività e la rilevanza dei riferimenti alla vicenda libica del ricorrente;

infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 06.12.2018, Sez. 6 – 1, n. 29875 del 20.11.2018, – 01) non è rilevante la mera allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda di protezione;

nella specie il ricorrente non ha alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, né adduce in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica, conseguente al suo vissuto libico, rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria (Sez. 1, n. 13096 del 15.05.2019, Rv. 653885 – 01; Sez. 1, n. 1104 del 20.01.2020, Rv. 656791 01);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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