LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31072-2020 proposto da:
I.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ZAMPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistenti –
avverso il decreto n. cronol. 7102/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
I.O., nato in Nigeria, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente ha narrato di essere stato avvicinato, dopo la morte del padre, dai membri di una confraternita, dedita alla commissione di reati e di omicidi, che lo avevano invitato ad unirsi a loro e che, al suo rifiuto, lo avevano picchiato ed accoltellato e di essere fuggito per sottrarsi alle loro aggressioni.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto perché generico e non circostanziato, oltre che contraddittorio e tale da non consentire il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha, quindi, valutato le fonti internazionali (EASO 2018/2020) ed ha escluso, nella zona di provenienza del richiedente, la presenza di un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili, per la sola presenza dell’area in questione.
Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, seguito da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, della Carta di Nizza, art. 47, della Dir. n. 2013/32/UE, art. 46, e degli artt. 6 e 13 CEDU, è inammissibile perché privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass. n. 4905/2020; Cass. n. 13066/2007). Invero, nel motivo le critiche alla normativa vigente ed alla sua applicazione sono svolte in termini astratti, senza alcun collegamento tra le questioni proposte ed il decreto impugnato e senza alcun riferimento alla vicenda processuale ed alle statuizioni concernenti il ricorrente.
2. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021