Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41926 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16519-2020 proposto da:

B.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DELLA PELLE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Avverso il decreto n. cronol. 1065/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 29.04.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 8.8.2018, B.K., cittadino della Guinea Bissau, ha adito il Tribunale di L’Aquila – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

il ricorrente aveva riferito di essere nato a *****, in Guinea Bissau, e di aver lasciato il suo Paese nel 2014 approdando in Italia nel 2017, dopo essere stato prima in Senegal e poi in Libia, perché lo zio, presso il quale era andato a vivere con la madre, dopo la morte del padre, lo aveva sempre maltrattato, impedendogli di studiare e facendolo lavorare nei campi;

con decreto del 29.4.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso B.K., con atto notificato il 9.6.2020 svolgendo tre motivi;

l’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria 14.7.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;

la censura proposta appare del tutto generica e riversata nel merito, volta com’e’ a esprimere dissenso dalle valutazioni del giudice del merito e non indica neppure il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale abruzzese;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8, art. 14, comma 1, lett. b), della Convenzione di Ginevra, art. 1, per avere la Corte territoriale omesso di verificare se e in quale misura la situazione personale del ricorrente potesse essere oggetto di una forma di protezione internazionale;

anche il secondo motivo è affetto da assoluta genericità e si riversa nel merito;

inoltre le censure non appaiono pertinenti alla ratio decidendi del decreto impugnato, basata sulla natura privata e familiare delle vicende riferite circa i maltrattamenti subiti dallo zio.

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione agli artt. 61,115,116,117,191 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, Dir. n. 32 del 2013, art. 12, par. 1, lett. b), art. 14, par. 1 e 2, art. 31 e art. 46, par. 3, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, art. 47, per avere la Corte omesso l’ammissione dei mezzi di prova del ricorrente circa la situazione di pericolo determinata dalla sua condizione personale e familiare;

il terzo motivo, in tema di omessa ammissione dei mezzi di prova dedotti dal ricorrente, appare inammissibile anche solo per la sua assoluta genericità in mancanza di riferimenti ai mezzi di prova invocati e al loro contenuto, nonché alla loro modalità di deduzione nel processo;

la doglianza circa la pretesa errata valutazione delle condizioni generali della Guinea Bissau è evidentemente del tutto generica e volta a sollecitare a questa Corte di legittimità una indebita intrusione nel merito;

con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

il motivo è assolutamente generico e privo di concreti riferimenti alla fattispecie concreta;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione con rituale controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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