Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41927 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32279-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE *****;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1500/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 19/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

M.A., nato in *****, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda reiterata di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b.), in relazione alla Dir. n. 2005/85/CE. In particolare, il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della circostanza riferita circa il fatto che nel febbraio 2020 il figlio aveva subito una rapina in ***** e che ciò era da addebitare al contrasto tra sunniti e sciiti.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in rel. al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e ci si duole della mancata considerazione dei fatti nuovi di persecuzione o di danno grave derivante da violenza generalizzata in relazione alla situazione socio-politica del *****.

1.3. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come 4) si denuncia la falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1, e si sostiene che, avendo il ricorrente indicato nuove prove e nuovi motivi, il Giudice, anche se era stato ritenuto non credibile, avrebbe dovuto valutare la reale situazione socio/politica esistente nel Paese.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Sul piano normativo, giova rammentare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, all’art. 29, prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all’esame anche nel caso in cui (lett. b), il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

La Dir. 1 dicembre 2005, n. 2005/85/CE, art. 32, (Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), in tema di domande reiterate prevedeva che se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questo può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

Tale disciplina è stata sostituita da quella, sul punto ricompilativa, di cui alla successiva Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/32/CE, art. 40, (Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale-rifusione) che, all’art. 53, ha abrogato la precedente.

La citata disciplina Europea prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

2.3. Questa Corte ha avuto modo di affermare in proposito che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. cit., art. 35, (Cass. n. 5089 del 28/02/2013).

E’ stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano addotti nuovi elementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta, che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa, prospettare in difetto di prove (Cass. n. 4522 del 05/03/2015, n. 4522).

2.4. Nel caso in esame, il Tribunale ha verificato che il ricorrente aveva rappresentato la medesima storia – relativa a contrasti insorti con il proprietario di un terreno preso in fitto ed a un’aggressione subita per un preteso credito da parte di sciiti, essendo lui invece sunnita – già proposta per sostenere la prima domanda di protezione internazionale, senza fornire nuovi elementi a sostegno e senza fornire valide giustificazioni in relazioni ad eventuali colpevoli omissioni.

In particolare, il Tribunale ha affermato che l’elemento addotto come fatto nuovo, segnatamente la rapina subita dal figlio, non costituiva fatto o elemento di prova utile al fine del riconoscimento della protezione richiesta, rimarcando che la rapina era stata denunciata a carico di ignoti- per cui non era affatto riscontrata la connotazione sciita dei rapinatori e la sintomaticità in merito al conflitto con i sunniti – e che l’episodio non era collegato a quanto riferito con la prima domanda di protezione.

Ha affermato, inoltre, che non erano emersi nuovi elementi riguardanti la situazione della sicurezza, con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente, e che non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata.

Ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione speciale.

2.5. La prima censura è inammissibile perché il Tribunale ha esaminato il fatto e ne ha motivatamente, e con ragionamento logico incontrastato nella censura, negato la rilevanza: la conclusione in relazione al fatto narrato (rapina del figlio) non risulta smentita dal ricorrente. Invero, non viene nemmeno illustrato quale sarebbe l’elemento di novità relativo alle circostanze che avevano indotto la sua partenza dal *****, sottoposte alla Commissione ed ai giudici nel corso della prima domanda e del conseguente giudizio.

La seconda è inammissibile perché il Tribunale ha accertato che non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata, mediante la consultazione di fonti aggiornate ed accreditate; a fronte di ciò la censura consiste in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito a proposito della non credibilità del racconto.

La terza è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata sull’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1, e art. 1.1. TUI, in ragione del fatto che la domanda fondata su motivi astrattamente riconducibili ad una persecuzione per motivi religiosi erano stati ritenuti non credibili, già nel primo giudizio.

3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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