Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41929 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 309-2021 proposto da:

Z.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA GARRISI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI LECCE;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 4582/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 28/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

CONSIDERATO

CHE:

Z.O., nato in Ghana, ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi nei confronti del Ministero dell’Interno, che ha depositato mera memoria di costituzione, avverso il decreto in epigrafe indicato.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.

– Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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