LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente Sez. –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti, dei quali il primo, iscritto al n. 28364/2018 R.G., proposto da:
TECNO-ASPIR SAS D.F.F. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MINARDI e con lui domiciliato per legge, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
L.D., domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA CARENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3209/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/06/2018;
ed il secondo, iscritto al n. 05419/2021 R.G. proposto da:
TECNO-ASPIR SAS D.F.F. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO MINARDI;
– ricorrente –
contro
L.D., domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA CARENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4708/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/12/2020;
udite le relazioni sui ricorsi svolte nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO IN FATTO
Che:
la Tecno-Aspir s.a.s. d.F.F. e C. ricorre, con atto articolato su quattro motivi e notificato il 24/09/2018 (iscritto al n. 28364/18 r.g.), per la cassazione della sentenza n. 3209 del 19/06/2018 del Tribunale di Torino, addotta come notificata il 26/07/2018, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il precetto ed il pignoramento notificati da L.D., per essere stata ritenuta sanata la pur sussistente nullità della notifica del primo e qualificate non proponibili in quella sede le contestazioni sul quantum;
l’intimato resiste con controricorso;
la medesima Tecno-Aspir ricorre poi, con atto notificato il 19/02/2021 ed articolato su di un motivo (iscritto al n. 05419/2021 r.g.), avverso la sentenza n. 4708 del 23/12/2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di revocazione da essa proposta contro la medesima sentenza n. 3209/2018 di quel tribunale, oggetto del ricorso notificato il 24/09/2018;
anche in tal caso l’intimato resiste con controricorso;
per la successiva adunanza camerale del 30/09/2021, deposita memoria la ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
in via preliminare, va dato atto della riunione al presente ricorso di quello iscritto al n. 5419/21 r.g., proposto dalla stessa odierna ricorrente nei confronti del medesimo intimato e contro la sentenza n. 4708 del 23/12/2020 del Tribunale di Torino, di reiezione della domanda di revocazione proposta avverso la medesima sentenza oggetto del ricorso in questa sede trattato, per la giurisprudenza indicata nell’ordinanza interlocutoria n. 14275 del 25/05/2021;
ciò posto, in via preliminare ed assorbente va rilevato che, sia pure in base a giurisprudenza recente di questa Corte (Cass. 18/05/2021, n. 13533) ed alla quale può qui bastare un integrale rinvio, il contraddittorio nella presente opposizione agli atti esecutivi, proposta in relazione ad un’espropriazione presso terzi, non è ab initio integro, non essendo stato evocato il terzo pignorato: e, nella specie, quanto meno quello che ha reso una positiva dichiarazione, senza che sulle altre dichiarazioni negative sia intercorsa contestazione;
al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all’integrazione del contraddittorio (così già Cass. 19/10/1963, n. 2786; Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. ord. 19/02/2019, n. 4763);
la sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torino, affinché l’opposizione sia trattata nel contraddittorio con il terzo, con adeguata attenzione al momento in cui il destinatario della notifica ne ha avuto conoscenza al fine di avvalersi della possibilità di impedire l’invece iniziato pignoramento;
una tale cassazione implica il travolgimento pure della sentenza resa sulla domanda di revocazione proposta avverso la sentenza qui cassata ed il venire meno della materia del contendere nel ricorso iscritto al n. 5419/21 r.g.;
le spese dei giudizi di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28364/18 rg cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dà atto della cessazione della materia del contendere sul riunito ricorso n. 5419/21 r.g..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021