Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41934 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16903-2018 proposto da:

SCANDISUD SRL in persona dell’amministratore unico p.t.

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERUSO RENATO;

– ricorrente –

contro

EUROCOATINGS SRL in persona del legale rappresentante in carica M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza camerale del 9/06/2021 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Scandisud S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Eurocoatings S.r.l. e avverso la sentenza n. 1192/18 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 23 marzo 2018, di rigetto dell’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza n. 14970/2014 del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da Eurocoatings S.r.l. (locatrice), aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, per grave inadempimento della conduttrice Scandisud S.r.l., e dichiarato, altresì, inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta;

Eurocoatings S.r.l. ha resistito con controricorso;

fissato per l’udienza pubblica del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale;

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

e’ stato depositato presso questa Corte “atto di rinunzia al ricorso”, con il quale la società ricorrente ha dichiarato “di rinunziare… al ricorso per cassazione distinto col n. 16903/2018”; tale atto risulta sottoscritto dall’amministratore in carica della società ricorrente e dai difensori della stessa nonché, per accettazione della rinunzia, dalla parte controricorrente e dal suo difensore;

ritenuto che:

va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

stante l’adesione della controrcorrente, come sopra evidenziato, alla predetta rinuncia, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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