LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6713/2013 R.G. proposto da:
L.B. (C.F. *****), titolare dell’impresa omonima, rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA in virtù di procura speciale per scrittura privata Notaio A. in M. in data 8 marzo 2019, Rep. 71216, elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 221/27/12, depositata il 26 settembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021da1 Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
Il contribuente L.B., esercente l’attività di lavori generali di costruzione di edifici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 con il quale, a seguito di PVC, veniva rettificato il reddito di impresa, con recupero di maggiori imposte;
che l’Ufficio aveva confermato i rilievi dei verificatori che, previo accesso presso l’abitazione del titolare, autorizzato dal Pubblico Ministero, avevano riscontrato divergenze tra i corrispettivi dichiarati e quelli conseguiti dal medesimo contribuente in relazione alla compravendita di ulteriori unità immobiliari.
Che la CTP di Messina ha respinto il ricorso e che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 26 settembre 2012, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo provata la sottofatturazione del contribuente in sede di compravendita di immobili;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso;
che il contribuente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, con nuova elezione di domicilio;
che il controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata a termini al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, allegando ricevuta di versamento della prima rata in data 29 maggio 2019, per cui la causa, con ordinanza in data 15 marzo 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo a termini del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
CONSIDERATO
CHE:
non risultano dinieghi di condono notificati al contribuente entro la data del 31 luglio 2020, né risultano depositate istanze di trattazione entro la data del 31 dicembre 2020;
che deve ritenersi verificata la fattispecie estintiva di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13;
che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
che non sussiste il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di definizione della controversia per adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021