Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41937 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24706/2019 proposto da:

C.G.S., elettivamente domiciliato in Roma V. Augusto Riboty 3 presso lo studio dell’avvocato Zangrilli Paola e rappresentato e difeso dall’avvocato De Mitri Donato;

– ricorrente –

contro

D.V.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino 22, presso lo studio dell’avvocato Tronci Marco e rappresentato e difeso dall’avvocato Russo Romeo;

– controricorrente –

Comune Campi Salentina, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cafiero Enrico Ugo Mario;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

L.L.G., elettivamente domiciliato in Roma Via di Villa Severini 54 presso lo studio dell’avvocato Caricato Cristina che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal consigliere Dr. SCODITTI ENRICO.

FATTI DI CAUSA

C.G.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Campi Salentina, chiedendone la condanna al ripristino della situazione originaria ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, cagionato al terreno di sua proprietà in conseguenza dell’esecuzione dell’innalzamento di una strada che aveva determinato un argine impediente il naturale deflusso delle acque, sicché l’acqua ristagnava sul terreno compromettendone l’attività di produzione e vendita degli ortaggi svolta dall’attore. Si costituì la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia il direttore dei lavori e la ditta esecutrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda per la mancanza di prova che causa dei danni fosse la realizzazione della strada, dovendo essere ricondotti gli accumuli di acqua piuttosto alla particolare conformazione del terreno. Avverso detta sentenza propose appello il C.. Con sentenza di data 9 luglio 2018 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.

Premessa la qualificazione dell’azione nei termini di cui all’art. 2051 c.c., osservò la corte territoriale che non vi era prova del nesso eziologico fra l’avvenuto innalzamento del livello della strada e il danno, perché dai complessi accertamenti tecnici era emerso che il danno era conseguito alla naturale e fisiologica permeabilità limitata del terreno dell’attore. Aggiunse che la relazione geologica eseguita in sede di CTU aveva riferito finanche della “… necessità storica di drenare le acque superficiali…” trattandosi di “… limi argillo sabbiosi…” a “permeabilità piuttosto limitata” già in base alla letteratura e che l’esito delle prove di permeabilità aveva avvalorato le caratteristiche di permeabilità del terreno in questione specificandola nel “… range: da basso a molto basso”. Osservò ancora che il Comune nel realizzare l’opera aveva peraltro esercitato un’attività istituzionale pubblica, sicché il ripristino nello status quo ante non appariva legittimo. Infine, osservò che a seguito del rigetto della domanda non vi era spazio per quella di garanzia nei confronti dei terzi chiamati, con riferimento ai quali rimaneva vieppiù indimostrata la prova del nesso causale rispetto all’opera.

Ha proposto ricorso C.G.S. per cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Campi Salentina, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, L.L.G. e D.V.G.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata depositata memoria di parte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che con la domanda era stata dedotta la provenienza dei danni dalla realizzazione della strada in innalzamento senza far defluire in modo alternativo le acque e che il giudice di appello, pur essendo incentrata la CTU sulla realizzazione della strada, nessuna parola ha detto sul punto.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, risulta denunciato sotto il profilo dell’omessa pronuncia su domanda l’omesso esame della circostanza della provenienza del pregiudizio dalla realizzazione della strada e dunque erroneamente la censura sollevata sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza di chiesto e pronunciato. In secondo luogo, pur qualificando la censura nei termini in cui sarebbe dovuta essere proposta, cioè in quelli di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, il motivo ricadrebbe nel vizio di inammissibilità sotto il profilo dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di “doppia conforme” basata sulle medesime ragioni di fatto. In terzo luogo, si tratta di censura eccentrica rispetto alla ratio decidendi e dunque priva di decisività, perché il giudice di appello si è specificatamente confrontato con la circostanza dell’innalzamento della strada, escludendone la rilevanza eziologica.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame della CTU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto minimamente conto di quanto espresso dal CTU, estrapolandone frasi o parti per giungere a conclusioni diametralmente opposte, disattendendone le conclusioni senza fornire motivazione. Aggiunge che il fatto che il terreno presentasse caratteri di impermeabilità costituiva un aggravante della responsabilità del Comune, avendo la realizzazione della strada costituito un ostacolo insormontabile al naturale deflusso delle acque verso i terreni più degradati.

Il motivo è inammissibile: in primo luogo, in relazione a quanto previsto dall’art. 348 ter c.p.c., come rilevato in relazione al precedente motivo (e comunque la denuncia di vizio motivazionale risulta formulata non in termini di omesso esame di fatto storico, come prescritto dal rito, ma quale omesso esame della relazione di CTU); in secondo luogo, perché viene svolta in modo inammissibile una denuncia di motivazione apparente, ove si possa ritenere tale il contenuto della censura, non sulla base di un vizio risultante dal testo della sentenza, ma sulla base della comparazione con l’elemento esterno rappresentato dalla relazione di CTU (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); in terzo luogo, perché trattasi di censura eccentrica rispetto alla motivazione, avendo il giudice di merito specificatamente richiamato la relazione geologica eseguita in sede di CTU; infine, viene svolto un rilievo al livello del giudizio di fatto, in quanto tale non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, allegato E. Osserva il ricorrente, in relazione alla possibilità esclusa a priori dal giudice di appello di un ordine di ripristino della situazione originaria per la presenza di un’attività istituzionalmente pubblica, che il divieto imposto dalla norma indicata in rubrica non opera nel caso in cui sia invocata la rimozione di situazioni materiali in contrasto con i precetti della prudenza e tecnica a salvaguardia dei diritti soggettivi.

Il motivo è inammissibile. La censura ha ad oggetto una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella dell’assenza dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. e relativa solo all’invocato ordine di facere. La permanenza della ratio decidendi relativa all’art. 2051 rende priva di decisività la questione posta con il motivo in esame.

Passando al ricorso incidentale condizionato, si denuncia con l’unico motivo violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, escludendo l’esistenza della prova del nesso causale con riferimento alle domande di garanzia, ha erroneamente ritenuto che la semplice stipula del contratto di appalto non fosse causa idonea di esonero da responsabilità dell’ente. Aggiunge che vi è sul punto difetto assoluto di motivazione.

L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Campi Salentina, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di L.L.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di D.V.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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