LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28298/2012 proposto da:
MOTORI SRL, IN LIQUIDAZIONE, già Autoforum Srl, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Tuscolana 1020 ed. 107/E presso lo studio dell’avvocato Donatella Cillis, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Levati;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 61/21/2012 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta in data 14/04/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI.
Lette le conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, nel senso del rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 61/21/12 depositata in data 12 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 459/23/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da Motori Srl in liquidazione, già Autoforum Srl, contro due avvisi di accertamento per IVA 2001 e 2002, emessi per operazioni inesistenti poste in essere nel quadro di frodi carosello.
2. In particolare, gli avvisi di accertamento fondavano le riprese, integralmente confermate dalla CTR, sull’inesistenza soggettiva di operazioni di acquisto di autoveicoli fatturati dalle società Autohaus Srl e Car Service Srl, e oggettiva di operazioni di servizi promozionali e pubblicitari fatturati dalla società Linea Futura Sas.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo sei motivi. L’Agenzia delle entrate non si è costituita restando intimata.
4. All’adunanza camerale del 17 dicembre 2019 il Collegio ha rilevato che, con riferimento alle questioni del rispetto del termine dilatorio della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e alla motivazione degli atti impositivi impugnati non ricorressero le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5) ai fini dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 ottobre 2019 resa nella causa C-189/18, anche al fine di consentire alla contribuente di prendere posizione a riguardo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”.
6. Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157 c.p.c. Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) – in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico, la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del citato art. 23, comma 8-bis del D.L. n. 137 del 2020, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà – e l’onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.
7. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa pronuncia e motivazione circa un fatto decisivo e controverso, in merito alla nullità della notifica di entrambi gli atti di accertamento e alla nullità degli stessi atti di accertamento perché incompleti e privi della firma; la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 160 e art. 148 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omessa pronuncia circa la contestata producibilità e utilizzabilità dei processi verbali di constatazione solo nel secondo grado di giudizio, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.
9. I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto denuncianti omesse pronunce secondo una medesima logica argomentativa e sono infondati. E’ innanzitutto lo stesso giudice d’appello a dare atto nella sentenza impugnata delle eccezioni preliminari formulate dall’appellato: “a) nullità della notifica di entrambi gli atti di accertamento; b) nullità degli stessi atti di accertamento perché incompleti e privi di firma”. E’ poi vero che nella parte motiva la CTR omette una pronuncia espressa a riguardo, ma accoglie l’appello nel merito, così implicitamente necessariamente rigettando le eccezioni preliminari suddette, e ciò esclude l’omessa pronuncia (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01) nel caso di specie.
10. Ma anche a voler – per ipotesi – far propria la prospettata omessa pronuncia, va rammentata la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., paradigma n. 4, comma 1, – cui va ricondotta la violazione tra chiesto e pronunciato che sostanzia l’omessa pronuncia (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012) – possono certo determinare la nullità della sentenza, ma non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. Tali vizi infatti presidiano la garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa ne deriva l’inammissibilità (Ad es., Cass. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014).
11. Orbene, nel caso di specie la contribuente non sostanzia in alcun modo quale sarebbe il pregiudizio derivante dal non aver ricevuto la notifica delle pagine 7, 8 e 11 dell’avviso relativo al 2001, e 5, 6, 7, 9 e 10 dell’atto relativo all’anno 2002 e dalla mancanza di firma, avendo spiegato tempestivamente e compiutamente le proprie difese in sede giurisdizionale. Considerazioni non dissimili valgono in merito alla contestata producibilità e utilizzabilità dei processi verbali di constatazione solo nel secondo grado di giudizio, sia sotto il profilo della decisione implicita che della mancata sostanziazione del presunto vulnus subito.
12. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa motivazione in merito al fatto controverso e decisivo della mancata allegazione agli avvisi di accertamento e della mancata conoscenza degli atti – richiamati negli avvisi impugnati e citati dalla CTR – di verifica compiuti dalla Guardia di Finanza di Frosinone di Roma e degli atti di PG e PT elevati dalla Guardia di Finanza di Frosinone nei confronti delle cartiere, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.
13. Con il quarto motivo la contribuente censura – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e l’omessa o carente motivazione della sentenza in riferimento all’eccepita carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione degli avvisi di accertamento.
14. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. In linea generale la Corte rammenta che, con riguardo ai tributi armonizzati, in particolare, nella vicenda in giudizio, all’Iva, l’obbligo del contraddittorio preventivo discende direttamente dalla disciplina unionale, sicché l’Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, è tenuta a mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell’atto medesimo (già Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Soprope’, punto 37; ex multis sentenza 22 ottobre 2013, in C-276/12, Sabou, punto 38; sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindLicenses, punto 84). ò
15. La giurisprudenza unionale, peraltro, ha chiarito che qualora l’Amministrazione non sia stata rispettosa dell’obbligo di contraddittorio, la violazione – in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 15/01/2019) – comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenze 1 ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware, in C-141/08, punto 94; 10 settembre 2013, M.G. e N. R., in C-383/13, punto 38; 26 settembre 2013, Texdata Software, in C-418/11, punto 84; 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 79).
16. Il parametro di riferimento a tal fine e’, dunque, costituito dal principio di effettività – per il quale le modalità procedurali interne “non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Ordinamento giuridico dell’Unione” – che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia, “non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi. Infatti, una violazione dei diritti della difesa determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso” (sentenza 4 giugno 2020, SC C.F. SRL, in C-430/19, punti 35 e 37). Non ha invece incidenza, quantomeno nel nostro ordinamento, il principio di equivalenza attesa l’inesistenza di regole procedurali specificamente dettate per l’imposizione in materia di Iva.
17. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015, hanno poi utilmente precisato che il requisito in questione va inteso “nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali” ossia che “non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma e’, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato…, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivó rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto” (recentemente v. anche Cass. n. 20036 del 27/07/2018; Cass. n. 218 del 08/01/2019).
18. Ciò vale, invero, anche nell’ipotesi in cui la lesione si sia realizzata rispetto ad accertamenti compiuti nei confronti di terzi per non essere stato il contribuente ascoltato riguardo ad essi.
Va sottolineato, sul punto, che le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obbiettivo.
Le forme in concreto adottate – in assenza, come su osservato, di una disciplina che ne declini in modo specifico le conseguenze per l’inosservanza – assolvono ad una funzione solo strumentale rispetto all’obbiettivo di assicurare il contraddittorio, sicché esse, quale sia lo specifico ambito sostanziale su cui è lamentata l’intervenuta lesione del diritto di difesa, sono tutte ancorate al principio di effettività e, quindi, alla cd. prova di resistenza.
Significativa sul punto è la giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo all’esercizio del diritto di accesso, che, con riguardo ai procedimenti tributari, è consentito nel nostro ordinamento nei limiti e alle condizioni previste dalla L. n. 241 del 1990, art. 24, comma 1, lett. b) e comma 2, ferma la generale previsione di cui al successivo comma 7, secondo il quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
19. Sulla questione la Corte di Giustizia ha rilevato che “Benché le autorità tributarie nazionali non siano soggette ad un obbligo generale di fornire un accesso integrale al fascicolo di cui dispongono né di comunicare d’ufficio i documenti e le informazioni a sostegno della decisione prevista, ciò non toglie che, nei procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’IVA, un soggetto dell’ordinamento deve avere la possibilità di ricevere in comunicazione, su sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dalla pubblica autorità al fine di adottare la sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti” (v. sentenza 4 giugno 2020, SC C.F. SRL, in C-430/19, punto 31; in precedenza v. già sentenza del 9 novembre 2017, Ispas, C-298/16, punti 32 e 39). Ha, tuttavia, posto in risalto che una eventuale violazione non è idonea, di per sé sola, a determinare l’ineludibile annullamento della decisione adottata poiché “il principio di effettività… non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi” potendo ciò derivare “soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso” (sentenza SC C.F. SRL cit., punti 35 e 37).
20. E’ opportuno precisare – da ultimo – che non è significativa, in senso contrario a fondare una più circoscritta nozione di effettività, la decisione della Corte di Giustizia 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary Kft, in C-189/18, che si basa su presupposti in fatto e diritto affatto diversi da quelli qui in rilievo.
L’affermazione della Corte, difatti, si inseriva in un contesto in cui lo stesso diritto di difesa era negato dalla disciplina nazionale in discussione, intesa a tutelare, ma con una latitudine estrema, le esigenze di certezza del diritto.
La normativa ivi in giudizio (e la relativa prassi amministrativa), infatti, da un lato, vincolava l’Amministrazione finanziaria alle constatazioni di fatto e alle qualificazioni giuridiche già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo; dall’altro, esonerava la stessa dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova a suo carico, inclusi quelli tratti dai procedimenti connessi a causa del carattere definitivo delle decisioni così adottate; escludeva, infine, la possibilità per il giudice di riesaminare e mettere in discussione le prove e gli accertamenti già eseguiti.
Da ciò, dunque, la necessità per la Corte di Giustizia di stabilire con nettezza, senza accennare al temperamento della prova di resistenza (in realtà neppure pertinente alla problematica in esame), che l’Amministrazione finanziaria non può essere esonerata dall’obbligo di far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti dai procedimenti connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, nonché che il soggetto passivo non può essere privato del diritto di rimettere in discussione utilmente le constatazioni di fatto e le qualificazioni giuridiche compiute dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti collegati.
La vicenda, quindi, involgeva profili e connotazioni attinenti alla stessa esistenza del diritto di difesa e non alle conseguenze della sua violazione, da cui l’estraneità delle relative questioni.
21. Venendo al caso in esame, innanzitutto non emerge con chiarezza il profilo della decisività della lesione del contraddittorio (c.d. “prova di resistenza”) per le ragioni infra svolte in dipendenza del sesto motivo e, invero, la vicenda in giudizio si colloca anche al di fuori del “perimetro” della giurisprudenza Glencore, perché relativa nella sostanza ad una questione di motivazione dell’atto impositivo e non di contraddittorio nella fase antecedente all’incardinamento del giudizio. La Corte non ignora che, nel corpo del terzo motivo a pag.20 del ricorso, si fa riferimento al fatto che viene considerato rilevante “il difetto di motivazione ed il violato diritto di difesa del ricorrente il quale non ha potuto mai interloquire sul merito delle contestazioni perché nulla sapeva o poteva sapere essendogli stato negato l’accesso agli atti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e posti a fondamento della motivazione dell’accertamento”.
Tuttavia, la rubrica della censura a pag.18 del ricorso non menziona l’aspetto del contraddittorio e la previsione di legge che la contribuente assume essere violata, oltre al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 è la L. n. 212 del 2000, art. 7 con riferimento evidentemente al vizio di motivazione; inoltre, anche il tenore complessivo della censura è incentrato sul vizio motivazionale dell’atto e sulla critica della sentenza del giudice d’appello che non ne ha tenuto conto.
22. E’ poi vero che in ricorso si legge come la doglianza relativa al contraddittorio fosse stata tempestivamente sollevata in fase procedimentale: “Eppure sin dal primo momento il legale rappresentante dell’Autoforum Srl aveva chiesto, nel rispetto assoluto delle regole del contraddittorio, della trasparenza e della collaborazione, sancite normativamente dal c.d. Statuto del contribuente che regolano l’attività di verifica, che tali atti gli venissero resi noti.” (cfr. p.20 ricorso) e, ancora, che in presenza di richiesta di accesso alla documentazione di indagine verso terzi, non portati a conoscenza della parte “e’ stato addirittura precluso l’accesso” (cfr. p.21 ricorso). Tuttavia, sul punto il motivo non è autosufficiente, in quanto da un lato in assenza di costituzione dell’Agenzia nel giudizio di Cassazione non opera il principio di non contestazione e, dall’altro, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sollevato la questione sin dalla fase procedimentale, ad esempio inoltrando una domanda di accesso alla documentazione di terzi o almeno una richiesta scritta indirizzata all’Agenzia e da questa ricevuta e protocollata, senza ricevere una risposta motivata, come sarebbe potuto avvenire per esigenze di riservatezza in presenza di atti verso i terzi di polizia giudiziaria oltre che tributaria, cui d’altro canto fa riferimento in narrativa la stessa contribuente.
23. Non solo, in assenza di un accertamento in fatto del giudice d’appello sul punto, la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre non tanto il p.v.c. del 24.3.2006 (cfr. pp.25-28 del ricorso) quanto gli avvisi accertamento per dimostrare che gli atti – richiamati negli avvisi impugnati e citati dalla CTR – di verifica compiuti dalla Guardia di Finanza di Frosinone di Roma e degli atti di PG e PT elevati dalla Guardia di Finanza di Frosinone nei confronti delle cartiere, non erano stati neppure sintetizzati quanto al loro contenuto negli avvisi notificati alla contribuente, ulteriore profilo di difetto di compiuta autosufficienza.
25. Il quinto motivo deduce una violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e dei principi di diritto disciplinanti in materia di IVA il principio della neutralità e del divieto di doppia imposizione, ed è inammissibile per difetto di rilevanza.
26. Nella censura si prospetta nella sostanza un’indebita ripresa IVA, con riferimento al divieto di detrazione, a carico anche del soggetto interposto S.M., cui, a seguito dell’accertamento è stato assegnata una partita IVA, e delle cartiere interposte Autohaus e Car Service. Tuttavia innanzitutto che nei confronti di queste ultime, con riferimento alla presunta duplicazione di imposta, va rammentato che “In tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell’imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente l’indetraibilità, prevista nelle ipotesi di operazioni soggettivamente esistenti, in cui le interposte “cartiere” non versano l’IVA che viene in seguito detratta dall’acquirente reale.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15288 del 17/07/2020, Rv. 658203 – 01). Pertanto, nella fattispecie non si ravvisa nemmeno a livello di allegazione l’anomalia prospettata nel funzionamento del meccanismo applicativo IVA.
27. Inoltre, anche con riferimento al soggetto interposto, un tema di duplicazione dell’imposta si potrebbe comunque ipotizzare solo in presenza di effettivo duplice pagamento dell’imposta con riferimento al medesimo fenomeno manifestante capacità contributiva, fatto estintivo dell’obbligazione tributaria neppure allegato nella fattispecie. In ogni caso, la prospettazione nulla modifica con riferimento alla posizione della contribuente, nei confronti della quale il divieto di detrazione è legittimo sulla base degli accertamenti in fatto del giudice del merito e, sotto un profilo processuale ex art. 100 c.p.c., la società non ha interesse a far valere eventuali (e comunque indimostrate) duplicazioni di imposta in capo ad un terzo soggetto il quale in presenza dei presupposti potrà eventualmente bene far valere il suo diritto, eventualmente chiedendo il rimborso.
28. Con il sesto motivo viene prospettata la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 4 del 1929, art. 24, alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis per non aver l’Amministrazione consegnato il processo verbale e interloquito con la società ai fini dell’eventuale adesione all’accertamento con conseguente riduzione delle sanzioni.
29. Il motivo è infondato. Fermo restando che sulla base dei principi giurisprudenziali già citati non trova applicazione nella fattispecie la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 considerato che si tratta di accertamento a tavolino, ai fini della ripresa armonizzata è solo apparente la prospettata prova di resistenza sotto il profilo della riduzione delle sanzioni, in quanto nel nostro sistema non c’e’ alcun obbligo generalizzato di emissione di un p.v.c. anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, in particolare nel caso in esame di accertamento a tavolino.
Inoltre, pur se si fosse stati in presenza di p.v.c. e di richiesta di adesione, anche ove per ipotesi avesse preso l’iniziativa il contribuente nei casi in cui fosse consentito, comunque l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun obbligo di accettare la richiesta della parte, e così ridurre le sanzioni.
Dunque, la prospettazione della società non contiene alcuna circostanziata e utile deduzione sull’utilità del contraddittorio endoprocedimentale e sul pregiudizio subito per la sua mancata instaurazione.
30. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di costituzione della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 148 - Relazione di notificazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 378 - Deposito di memorie | Codice Procedura Civile