LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16876-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 271/2013 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 27/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso a seguito dell’esito negativo del contraddittorio ante causam, nei confronti della ditta individuale V.I. con cui era rimodulata la pretesa fiscale per effetto dell’individuazione di maggiori ricavi.
Tale atto era impugnato dal contribuente che si doleva della illegittimità dell’accertamento.
La Ctp di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio avendo peraltro l’Agenzia fondato l’accertamento sul mero scostamento dei dati rispetto a quelli degli studi di settore.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era respinto dalla CTR del Lazio.
Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:
i) Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Non si costituiva il contribuente nonostante la ritualità della notifica presso il domicilio eletto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente si duole che la CTR si era limitata ad affermare che nel caso l’accertamento si fondasse sul mero scostamento dei risultati degli studi di settore, senza minimamente considerare gli altri elementi presuntivi posti a fondamento della pretesa ed analiticamente indicati nell’accertamento.
In altri termini l’Agenzia sottolinea che la maggiore pretesa fiscale sia stata individuata non in automatico a seguito della sola discordanza tra quanto dichiarato e gli studi di settore, ma tenendo conto anche di una ulteriore serie di elementi in grado di supportare l’accertamento induttivo analitico, immotivatamente obliterati dal giudice del merito.
Il motivo è fondato.
Invero la sentenza impugnata non si confronta con gli elementi di fatto specificati nella motivazione dell’accertamento (analiticamente riportati nel ricorso ai fini della autosufficienza), in considerazione del fatto che nel caso non vi è stato un cd. accertamento standardizzato, mediante la semplice applicazione dello studio di settore, bensì, a seguito di valutazioni di dati economici ed in particolare la rilevanza dei consumi di energia elettrica, (difformi in maniera rilevante da quelli dichiarati,) ripetute gestioni antieconomiche (e nell’anno di imposta 2004 nella dichiarazione era indicato un reddito di impresa modesto rispetto al volume di affari dichiarato di 313766), addirittura reddito inferiore a quello dei propri 5 dipendenti, movimenti di natura finanziaria nel marzo 2005.
Nella sentenza impugnata il giudice non ha minimamente considerato in base a quanto indicato nell’accertamento che gli indicatori economici non erano coerenti, sicché nel caso gli studi di settore erano stati utilizzati quale riprova e cioè quale ulteriore elemento indiziario di conferma della inattendibilità della dichiarazione fiscale. Nel caso quindi la Ctr non ha minimante considerato le molteplici circostanze di fatto, il che consente a questa Corte di controllare-sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito che appaiono non complete avendo obliterato fatti che non solo dovevano essere considerati sia singolarmente che nel loro insieme per verificarne l’attendibilità, e se unitariamente avessero i requisiti delle presunzioni. Senza dubbio il giudice del merito ha il potere di affermare che i fatti addotti non abbiano i requisiti della precisione e gravità, sempre che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria. Nel caso il giudice del merito non ha fatto buon governo del potere discrezionale di valutare i fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Infatti il giudicante si è limitato ad affermare senza procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, che l’agenzia aveva fatto ricorso a mere congetture, senza porre in relazione tra loro i singoli elementi indicati nell’accertamento, per eventualmente escludere che la combinazione di tali elementi fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Dall’accoglimento del motivo, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Ctr Lazio in diversa composizione per il riesame, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla Ctr Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021