Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41946 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28703-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GLOBAL TRADING SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5903/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale..

A seguito di ricorso della società intimata, la commissione provinciale di Napoli annullava l’accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri.

L’appello proposto dalla Agenzia era accolto solo con riferimento ad un’unica fattura emessa dalla Italtrade srl ed annotata in contabilità dalla Global Trading, in quanto la società emittente non aveva alcuna struttura societaria e quindi non era in grado di eseguire le forniture di cui alla fattura.

Per quanto riguarda invece le fatture passive ritrovate nella contabilità Kris, la Ctr riteneva che non vi era alcuna prova che fossero state emesse dalla Global trading, sia perché erano sostanzialmente differenti rispetto alle ordinarie fatture emesse, sia perché nessuna prova di pagamento risultava avvenuta tra le due società, e quindi non potevano essere prese in considerazione le sole dichiarazioni della Kris, che si era avvantaggiata da tale annotazione di fatture ed aveva interesse a far ricadere su altri la responsabilità, non essendo neppure indicato se la merce fosse stata o meno consegnata.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 55; D.P.R. n. 639 del 1972, art. 54, artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Non si costituiva la società Global Trading.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. Nel caso la parte aveva richiesto all’ufficiale giudiziario la notifica sia alla società presso la sede legale, sia presso il legale rappresentante, sia presso il domicilio eletto.

Nel caso la notifica presso il domicilio eletto (vedi sentenza impugnata) e cioè presso l’avv. Velotti Nicola, deve ritenersi mai avvenuta visto che non risulta riportata la relata.

Anche per la società non risulta stilata alcuna relata da parte dell’ufficiale giudiziario, solo per la notifica presso il legale rappresentante risulta indicato la consegna non a mani proprie del legale rappresentate. Ma in tal caso per il suo perfezionamento doveva anche essere allegata l’avviso al destinatario della avvenuta consegna mediante lettera raccomandata, mai allegata.

Dovendo quindi ritenersi, in mancanza di notifica nel domicilio eletto, unica notifica eventualmente corretta, e nella sede legale, e del mancato perfezionamento della notifica al legale rappresentante (comunque nulle in presenza di domicilio eletto), si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (in termini, cfr. Sez. i, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01).

Nel caso trova anche applicazione il principio per cui qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (Cass. 20830/2013, 18074/2012, 6846/2010). Nel caso nessuna nuova richiesta è intervenuta nonostante la mancanza di notifica al domiciliatario.

Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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