LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6962/2016 proposto da:
G.d.A.G. e D.G. e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Severano n. 35, presso lo studio dell’avvocato Ferri Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato Guerra Guglielmo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 76/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 76/2016 pubblicata il 15-1-2016 e notificata il 201-2016 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta dalla G.d.G.A. & C. s.a.s diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale definitivo del 13/10/2007, con il quale il Collegio Arbitrale rigettava la richiesta, formulata dalla suddetta società G. S.a.s., di pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori (fornitura e montaggio della copertura in legno dell’edificio) da parte dell’appaltatrice Adria Legno Service S.r.l. (di seguito per brevità Adria Legno) e, in parziale accoglimento della domanda proposta da quest’ultima, condannava la società committente G.d.G.A. C. Sas, a pagare alla società Adria Legno Service S.r.l., di seguito ***** s.r.l. e di seguito ancora Fallimento ***** s.r.l., la somma complessiva di Euro 24.958,03 oltre ad Iva e interessi al tasso legale, con decorrenza dal 26-03-2005 al saldo. La Corte di merito ha affermato che: a) la censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., non era immediatamente intellegibile ed in ogni caso era infondata, perché alla questione oggetto della pretesa di pagamento della fornitrice era estranea la deduzione sul disaccordo nel pagamento delle piastre metalliche; b) le censure di nullità del lodo per difetto e contraddittorietà della motivazione, sui temi dell’immodificabilità del prezzo pattuito e della penale prospettati dalla committente, concernevano la valenza probatoria della prova testimoniale assunta nel giudizio arbitrale e non riguardavano il nucleo centrale del ragionamento del Collegio arbitrale, ossia la circostanza che comunque alla data del 31/7/2014 la struttura in ferro del fabbricato, comprensiva anche dei rialzi metallici o piastre necessari, poi, per l’installazione della copertura in legno da parte di Adria, non era ancora stata ultimata, e in ogni caso e principalmente si sostanziavano in una censura di merito e non in una censura di errata applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove.
2. Avverso quest’ultima sentenza la società G.d.G.A. C. Sas. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento ***** s.r.l., che è rimasto intimato.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “omessa risposta, da parte del giudice d’appello, su specifico capo di impugnazione del lodo arbitrale, costituente errore processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che il Collegio arbitrale aveva ritenuto in modo erroneo e contraddittorio che fosse dovuta a causa non imputabile all’appaltatrice Adria Legno la mancata esecuzione dei lavori entro il 31.07.2004, dal momento che la decisione di realizzare le piastre metalliche fu presa nel periodo aprile-maggio 2004. Ad avviso della ricorrente la causa del ritardo era consistita nella mancata ultimazione della struttura in ferro dei cosiddetti rialzi metallici di sostegno delle travi, il cui onere solo economico era a carico dell’attuale ricorrente, ossia della committente G. S.a.s.. La ricorrente deduce che il lodo arbitrale era incorso nel vizio previsto dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, avente ad oggetto la “contraddittorietà della motivazione”, di natura ed entità tali da determinare la nullità del lodo, in quanto si traduceva nella impossibilità di comprendere la ratio decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione. In sede di giudizio arbitrale era stato accertato che, ben oltre il termine fissato per la consegna, Adria Legno aveva montato i rialzi metallici ed il tetto e che il costo intrinseco e netto dei rialzi era da porsi a carico di G. s.a.s.. Rileva la ricorrente che il Collegio aveva confuso l’onere di pagamento con l’onere di esecuzione, ossia aveva ritenuto che l’uno implicasse anche l’altro ed il medesimo errore era stato commesso anche dalla Corte d’Appello.
2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1. In buona sostanza, la ricorrente si duole, in modo non del tutto lineare, della omessa pronuncia sul motivo di impugnazione del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per asserita inconciliabilità logica tra motivazione e dispositivo del lodo arbitrale, ed anche tra parti della stessa motivazione. Assume che la Corte d’appello non abbia rilevato la contraddittorietà delle parti del lodo, laddove, per un verso, aveva rilevato che le piastre metalliche, o rialzi, dovevano essere realizzate, ed erano state realizzate, dall’appaltatrice Adria legno oltre il termine del 31 luglio 2004, e, per altro verso, aveva condannato la committente G. s.a.s. a pagarne il relativo importo, non riconoscendole la penale per il ritardo. Il fatto che – come affermato dagli arbitri – la G. s.a.s. avesse assunto “l’onere economico dei rialzi” non escludeva, infatti, ad avviso della ricorrente, che il ritardo fosse comunque imputabile all’appaltatrice Adria Legno.
Ciò posto, va rilevato che la Corte d’appello non ha omesso la pronuncia su tale motivo, ma ne ha affermato l’infondatezza. La Corte di merito, infatti, ha accertato – sulla base dell’istruttoria espletata che alla data del 31 luglio 2004 la struttura di ferro del fabbricato, comprensiva dei rialzi il cui onere era a carico della committente, non era stata realizzata, e perciò Adria Legno non aveva potuto montare la copertura in legno lamellare oggetto del contratto di appalto. In tal modo, la Corte territoriale ha confermato la decisione arbitrale, nella parte in cui affermava che l’appaltatrice aveva tardato l’installazione della copertura per causa imputabile alla committente G. s.a.s., che aveva assunto l’onere di effettuare i rialzi metallici, né risulta dalla sentenza impugnata alcun accertamento sul fatto che si trattasse solo di mero “onere economico” a carico della committente stessa.
Dunque, nessuna illogicità del lodo era riscontrabile, ad avviso della Corte d’appello, sicché la censura, nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di impugnazione avente ad oggetto la contraddittorietà del lodo, è infondata.
2.2. La doglianza è inammissibile nella parte in cui non critica, specificamente, la ratio decidendi ulteriore della sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello afferma che tali allegazioni della committente involgono il merito del giudizio arbitrale, non censurabile in sede di impugnazione.
La doglianza difetta anche di autosufficienza, per non essere stato riprodotto nel ricorso il testo del contratto di appalto, da cui poter evincere a carico di quale delle parti fosse stata posta la realizzazione delle piastre o rialzi (Cass. S.U. 34469/2019).
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nel vagliare il motivo di impugnazione con il quale G. s.a.s. lamentava il vizio di ultra petizione. In particolare, Adria Legno aveva depositato, in sede di prima udienza nell’arbitrato, memoria con la quale chiedeva il pagamento residuo di Euro 31.590,24, dichiarando, tra l’altro, che il pagamento del montaggio dei rialzi in metallo fosse un costo ulteriore rispetto alla prestazione prevista nel contratto di appalto. Invece l’appaltatrice non aveva richiesto che il Collegio Arbitrale accertasse e dichiarasse che i rialzi metallici, causa accertata del ritardo della prestazione di Adria Legno, dovessero essere effettuati da G. s.a.s., come emerge dalle conclusioni proposte dalla società appaltatrice e riportate nel ricorso. Il Collegio Arbitrale, quindi, ad avviso della ricorrente, aveva esorbitato rispetto alla domanda di Adria Legno, violando il principio secondo cui il giudice deve pronunciare non oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti e non attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Adria Legno aveva chiesto che il montaggio delle piastre venisse pagato perché il corrispondente costo non era compreso in contratto, ma in nessuna parte della propria memoria costitutiva aveva mai chiesto che il Collegio dichiarasse che la loro posa in opera era di spettanza di G. s.a.s.. Ribadisce, quindi, la ricorrente la nullità del lodo per extrapetizione, avendo la Corte territoriale fatto confusione tra onere di pagamento e onere di esecuzione.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. La ricorrente, oltre ad illustrare in modo non lineare il contenuto della critica, mediante una descrizione non chiaramente intellegibile dei fatti e senza puntuale collegamento al vizio denunciato, riporta nel testo del ricorso solo le conclusioni finali della memoria di Adria Legno dinanzi agli arbitri, e non le ragioni della domanda da quest’ultima proposta, difettando così la censura di autosufficienza, in particolare in ordine all’allegazione, che in ricorso si assume, per quanto è dato comprendere, non avvenuta, da parte dell’appaltatrice del fatto che i rialzi della struttura metallica avrebbero dovuto essere effettuati da G. s.a.s..
Non è infatti consentito a questa Corte di scrutinare il denunciato vizio di ultra petizione, nei termini esposti in ricorso, in assenza di riproduzione nell’atto di impugnazione avanti a questa Corte anche delle precise e specifiche allegazioni proposte da Adria Legno in sede arbitrale, rispetto alle quali la ricorrente assume l’esorbitanza della decisione.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, essendo rimasta intimata la parte Fallimento ***** S.r.l..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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