LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 9798/2019 proposto da:
M.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ercole Bombelli, 29/B, presso lo studio dell’avvocato Francesco Verrastro, e rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Quadruccio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA;
– resistenti –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ferrara depositata il 12/02/2019;
Alta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
1. Il Giudice di Pace di Ferrara con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, da M.P.M., cittadino *****, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara al n. 178 del 2018 e comunicato il 20 dicembre 2018, e del relativo ordine del Questore di Ferrara.
Il Giudice di Pace ha ritenuto, tra l’altro, la non rilevanza, ai fini della “disapplicazione” dell’atto impugnato, della intervenuta – riproposizione, nelle more del giudizio, della domanda di protezione internazionale, in quanto mera duplicazione della precedente già – rigettata dalla competente Commissione territoriale di Ancona, con decisione confermata dal Tribunale di Bologna.
2. M.P.M. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa 3ppiicazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione e dell’art. 33, comma 1, Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il Giudice di Pace ritenendo di dover decidere sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale, trattandosi di “domanda reiterata” presentata in data 29 novembre 2018, aveva escluso erroneamente la non espellibilità del ricorrente perchè non erano stati prospettati nuovi motivi e/o documenti rispetto alla precedente, nel rilievo che il decreto di espulsione era stato emesso in seguito al rigetto della prima domanda protezione internazionale da parte della Commissione territoriale in data 13 settembre 2016, confermata dal Tribunale di Bologna il 13 luglio 2018.
Il ricorrente aveva invece manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in data 8 ottobre 2018, provvedendo al deposito dei documenti necessari il 29 novembre 2018, e l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi, per ciò stesso, fondata nella competenza a pronunziare sulla nuova domanda di protezione della Commissione territoriale.
Il provvedimento espulsivo era pertanto illegittimo perchè adottato nella pendenza della domanda d’asilo ed in violazione del Principio di non refoulement sancito dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e l’ordinanza del Giudice di Pace, non rilevando l’illegittimità del decreto e la non espellibilità dello straniero, era incorso nelle indicate violazioni.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità/annullabilità dell’ordinanza per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Giudice di Pace aveva omesso di valutare l’intervenuto deposito della documentazione utile presso l’organo amministrativo così la pendenza della richiesta di protezione internazionale.
Ritenuto che:
5. Per il primo motivo di ricorso viene in valutazione la questione della competenza a pronunciare (se del Giudice di Pace quale giudice dell’opposizione al provvedimento espulsivo o della Commissione territoriale investita della nuova domanda) sulla prima “domanda reiterata” di protezione internazionale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29-bis, come introdotto dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 9, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, e Legge di Conversione n. 146 del 2018 (che prevede che: “Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comproverebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’art. 29”) e, ancora, il diverso e contiguo tema dei contenuti dell’accertamento di inammissibilità previsto dalla norma, se da condursi de plano su di una presunzione iuris et de jure, nella compatibilità di un siffatto automatismo con principi costituzionali e convenzionali, risultando precluso all’autorità competente ogni esame dei fatti posti a fondamento della prima domanda reiterata;
Considerato che:
Con ordinanza interlocutoria n. 11660/2020 di questa stessa Prima Sezione della Corte di Cassazione l’indicata questione è stata condivisibilmene ritenuta meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico e quindi da trattarsi in pubblica udienza, ragione per la quale la causa è stata ivi rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo il giudizio in attesa della decisione sulla indicata questione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021