LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11087/2015 proposto da:
G.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Pierluigi Zoda, giusta procura speciale posta in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
N.M.R., e T.G.M.P., rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Pietro Milano, nonché elettivamente domiciliate in Roma, nella via Monte Zebbio, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Rosario Livio Alessi.
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di CALTANISSETTA n. 18/2015, del 21 gennaio 2015 e notificata il 27 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 3 marzo 2014, aveva determinato il diritto di G.A. alla quota del 40% del trattamento pensionistico di reversibilità determinato in esito alla morte dell’ex coniuge T.S., con compensazione delle spese di lite.
2. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato la quota della pensione di reversibilità spettante alla G. nella misura del 25% e nella misura del 75% quella spettante a N.M.R., coniuge superstite.
3. I giudici di secondo grado, in particolare, dopo avere dato atto della estraneità alla pronuncia della figlia T.G.M.P., parte appellante, hanno tenuto conto, in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, della durata del rapporto matrimoniale, oltre che dell’entità dell’assegno divorzile posto a carico di T.S., come modificato in seguito al collocamento in quiescenza dello stesso nel febbraio del 2009, nonché dei redditi propri della G. e della N..
4. G.A. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.
5. N.M.R. e T.G.M.P. hanno depositato controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Va, in via preliminare affermato che questo Collegio non ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., litisconsorte necessario nella controversia per l’accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità tra l’ex coniuge e il coniuge superstite (Cass., 22 maggio 2020, n. 9493), nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo che, nel giudizio di cassazione impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass., Sez. U., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., 15 maggio 2020, n. 8980).
2. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello fondato la propria decisione sul criterio temporale della durata del rapporto di coniugio che era stata di venti anni (la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado di cessazione degli effetti civili del matrimonio era passata in giudicato nel 1998), mentre il rapporto con la N. aveva avuto una durata di soli quattordici anni; i giudici di secondo grado avevano pure trascurato la situazione reddituale delle parti in causa, impossidente la ricorrente e proprietaria di diversi beni immobili la resistente, tra cui la stessa lussuosa villa ereditata dal de cuius e un altro appartamento a *****; la Corte di merito, inoltre, aveva affermato che la quota di reversibilità doveva essere determinata tenendo conto della percentuale dell’assegno di divorzio corrisposto alla G. rispetto alla pensione del de cuius.
2.1. Il motivo è inammissibile perché diretto a censurare la ricostruzione delle risultanze probatorie ai fine di ottenere dal giudice di legittimità l’avallo della diversa prospettazione in fatto in senso favorevole alla domanda della ricorrente.
In tale prospettiva questa Corte non può che ribadire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass., 3 ottobre 2019, n. 24738Cass., 28 novembre 2014, n. 25332).
E’, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
2.2 Tanto premesso, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte che ha affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell’entità dell’assegno divorzile (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263).
Più in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).
In conclusione, il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare – ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice, e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
2.3 Ciò posto, la Corte di appello di Caltanissetta, peraltro con una ratio decidendi non censurata dalla ricorrente, ha evidenziato, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione acquisita in primo grado, che il rapporto coniugale e di convivenza della G. e il T. aveva avuto una durata di circa nove anni e mezzo, essendo stato il matrimonio contratto il *****, con la nascita del figlio Gi. l'***** e che il decreto di omologazione della separazione consensuale era stato emesso in data *****, né era stata allegata una convivenza prima del matrimonio; mentre il rapporto di convivenza, prima more uxorio e poi coniugale, tra la N. e il T., aveva avuto una durata di circa ventiquattro anni, dal ***** (con la nascita della figlia g. in data *****), alla data del decesso del marito, avvenuta nel *****, a cui avevano fatto seguito le nozze contratte nel *****, dopo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, intervenuta in grado di appello il *****.
2.4 I giudici di secondo grado hanno, poi, richiamato l’entità dell’assegno divorzile posto a carico del T. (pari a vecchie Lire 1.250.000), successivamente ridotto ad Euro 648,00, dopo il collocamento in pensione dello stesso per ragioni di salute, in ragione della definitiva e sostanziale contrazione dei redditi di quest’ultimo, essendo passato da uno stipendio mensile netto di Euro 5.539,00 ad una retribuzione mensile netta di Euro 2.608,00 circa; la Corte, in ultimo, richiamando le risultanze acquisite in primo grado, ha preso in esame la mancanza di redditi propri in capo alla G. e alla N., dando atto che quest’ultima non lavorava e che i diritti immobiliari intestati ad entrambe non avevano un’apprezzabile consistenza, né risultavano utili dalla società in accomandita semplice di cui era socia la N..
2.5 La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti nel determinare le quote rispettivamente spettanti alle odierne parti e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell’esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021