LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12059/2015 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 138, presso lo studio dell’avvocato Contucci Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Rigo Antonio, Spangaro Sandro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore fall.re Dott. D.Z.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato De Tina Flaviano, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1562/2015 del TRIBUNALE di UDINE, del 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. – M.D. propose opposizione, L. Fall., ex artt. 98-99, avverso l’avvenuta sua ammissione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. limitatamente ad Euro 17.036,71, in luogo del preteso maggior credito di Euro 68.052,59, e chiese l’integrale ammissione dell’importo da lui insinuato con il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 1.
2. – L’adito Tribunale di Udine dichiarò improcedibile l’opposizione con decreto del 31 marzo 2015. In particolare, rilevò che il M. aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza alla controparte senza l’osservanza dei termini di cui alla L. Fall., art. 99, commi 4 e 5, ed espose le ragioni per cui ritenne di non condividere le diverse conclusioni raggiunte, sul punto, in fattispecie analoghe, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 25494 del 2009; Cass. n. 19018 del 2014), a tenore della quale una tale sanzione non era prevista dalla legge, né poteva essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali limitative dell’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.
3. – Avverso il suddetto decreto, il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
4. – La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Considerato che:
5. Il formulato motivo, rubricato “violazione o fa/sa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 4 e degli artt. 154,156,164 e 291 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censura la suddetta statuizione di improcedibilità perché resa in violazione dei principi ricavabili da Cass. n. 2 10918 del 2014, pronunciata in fattispecie identica a quella sottoposta al vaglio del menzionato tribunale friulano.
Ritenuto che:
E’ intervenuta rinuncia accettata.
Il processo è estinto.
Nulla spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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