Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41966 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2888. 2017 R.G. proposto da:

S.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Gaetano SANO e Sabina SPADARO, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3185/04/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/01/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rideterminando in diminuzione l’importo dei maggiori redditi accertati in capo al contribuente, ma confermava la statuizione impugnata e rigettava i motivi di appello con cui il contribuente aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che nel caso in esame l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, pur non essendovi obbligata avendo effettuato un accertamento a tavolino, al contraddittorio con il contribuente il quale, peraltro, non aveva mai prodotto la documentazione relativa ai costi sostenuti.

Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replicava l’intimata.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, all’adunanza del 12/03/2019, questa Corte, preso atto dell’istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 11519 del 2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Successivamente, non risultando che il ricorrente avesse effettivamente aderito alla definizione agevolata della controversia di cui al citato D.L., è stata fissata l’odierna adunanza sulla rinnovata proposta del relatore, comunicata in data 23/09/2021.

Con istanza del 27/09/2021 il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata, producendo la relativa domanda corredata anche della prova del pagamento della prima rata.

Il Collegio ritiene accoglibile l’istanza atteso che la controversia in esame rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, (trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto un atto impositivo) e la stessa si è perfezionata con la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata.

La dichiarazione di estinzione del giudizio rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso.

Le spese processuali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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