LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23803/2017 proposto da:
R.S.S.V., anche in proprio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Ambrosio Francesco Pasquale, unitamente a sé medesimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Avellino;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1116/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 10 marzo 2017, per quanto ora rileva, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Avellino, ha dichiarato che R.S.S.V. ha creato, nell’ambito delle sue mansioni come dipendente comunale, il programma software utilizzato dalla Sezione tributi per la gestione di Tarsu e Tosap, respingendo, di conseguenza, la domanda risarcitoria proposta.
Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal soccombente, affidato a tre motivi.
L’intimato Comune di Avellino non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione dell’art. 342 c.p.c., non avendo la corte territoriale rilevato che l’appello era inammissibile per difetto di specificità dei motivi;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., perché l’eccezione fondata sul rapporto lavorativo di dipendenza del R. con il Comune non era stata da questo riproposta in appello, con conseguente ultrapetizione della decisione impugnata, mentre quanto al disposto della L. n. 633 del 1941, art. 11, pure menzionato dalla corte d’appello, la relativa eccezione non era mai stata proposta dal Comune;
3) violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 11 e 12-bis, in quanto l’art. 11, non è applicabile alla vicenda in esame, dato che contempla le opere create sotto commissione e pubblicate a nome dell’ente, situazione qui non sussistente; mentre l’art. 12-bis, attribuisce la titolarità del diritto di utilizzazione economica del programma informatico al datore di lavoro non perché creato da un dipendente, ma solo quando ciò sia avvenuto nell’ambito delle sue mansioni, come invece la corte territoriale ha mancato di accertare.
2. – La corte territoriale ha ritenuto che: a) l’appello è adeguatamente specifico, nel rispetto dell’art. 342 c.p.c., avendo il Comune appellante articolato motivi da cui le doglianze risultano chiaramente enucleabili e sintetizzabili; b) è provato il carattere di novità del software, come accertato dalla c.t.u. espletata in primo grado, e già recepita sul punto dal primo giudice, la quale è completa e coerente; c) il diritto di sfruttamento economico compete al Comune, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 12-bis, essendo provato che il dipendente creò il programma elettronico utilizzando il precedente “programma relazionale” acquistato dall’Ufficio “nell’ambito delle sue mansioni di dipendente del Settore Tributi”, e, dunque, che il programma fu creato per gli scopi propri dell’ente territoriale di gestione dei tributi, onde il R. non aveva il potere di impedire che il datore di lavoro utilizzasse il software; inoltre, per l’art. 11 di tale Legge, spetta all’ente pubblico il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e per loro conto e spese.
Ha concluso che al R. spetta il diritto morale di autore ed al Comune quello di sfruttamento economico, e, pertanto, nessun danno da fatto illecito è imputabile alla p.a. datrice di lavoro, per avere utilizzato il programma de quo.
3. – Il primo motivo è infondato.
Non sussiste il vizio di violazione dell’art. 342 c.p.c..
Secondo principio ormai consolidato di questa Corte di legittimità, che giova richiamare, ai fini della specificità dei motivi d’appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 28 ottobre 2020, n. 23781; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2814, fra le altre).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, come palesato dai motivi dell’atto di appello, così come riportati, nel rispetto del principio ex art. 366 c.p.c., dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso.
4. – Il secondo motivo è del pari infondato, in quanto – come risulta dai predetti motivi formulati in secondo grado dal Comune appellante – proprio l’esistenza del rapporto di lavoro e di mansioni specifiche nella gestione dei tributi, connessi con il settore rifiuti, era il nucleo delle censure formulate in appello avverso la sentenza di primo grado.
5. – Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Sotto il primo profilo, non ha pregio l’assunto di errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 12-bis, posto che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha accertato trattarsi di mansioni svolte dal dipendente, proprio nello specifico settore di appartenenza, e non meramente l’esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Avellino. E tanto basta per disattendere la censura in esame.
Sotto il secondo profilo, la corte territoriale – ravvisato l’errore del primo giudice, consistente nell’avere esaminato soltanto la fattispecie L. n. 633 del 1941, ex art. 12-bis, delle “istruzioni” del superiore al dipendente, ma non quella delle “mansioni” affidate al medesimo dal datore di lavoro – ha aggiunto che, anche in forza dell’art. 11 L. cit., compete, comunque, ai datori di lavoro, “il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”.
Si tratta, come si vede, di una motivazione solo ad abundantiam, la cui ipotetica eliminazione in nulla muta o esclude le conclusioni cui la Corte è giunta.
Ne deriva che deve farsi applicazione del diffuso e condiviso principio, secondo cui allorché il giudice abbia reso una motivazione ad abundantiam, sul punto il motivo è inammissibile, per essere esso rivolto avverso una parte della motivazione che è priva di effetti giuridici.
6. – Non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021