Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41970 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30349/2019 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BOCCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto R.G. n. 1126/2019 emesso dal TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato in data 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

J.E., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese a seguito dei maltrattamenti subiti dai propri familiari;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento J.E. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 29/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da J.E. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede;

con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, il difensore di J.E., munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO

che:

il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza) il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;

si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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