LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34192/2019 proposto da:
D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA LOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 10579/2018 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI depositato in data 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
D.V., cittadino della Costa d’Avorio, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, in. 251, ex art. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di esser fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso da taluni miliziani, avendo l’istante riconosciuto, tra questi, il responsabile dell’uccisione del proprio fratello;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento D.V. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che, con decreto del 30/9/2019, pur riconoscendo il diritto dell’istante alla c.d. protezione umanitaria, ha disatteso le domande dello stesso volte al riconoscimento delle altre forme di protezione internazionale;
a fondamento della decisione assunta” il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale maggiori invocate dal ricorrente, tenuto conto della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione delle forme maggiori di protezione internazionale, e della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da D.V. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
preliminarmente, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (così come successivamente modificato), nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale dev’essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
la questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza nel caso di specie;
osserva il Collegio come, avendo l’odierno ricorrente rilasciato la procura alle liti per la proposizione del ricorso qui in esame in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la questione di legittimità costituzionale della norma contestata deve ritenersi priva di rilevanza nel caso di specie, dovendo ritenersi in ogni caso superata la questione di ammissibilità del presente ricorso, indipendentemente dal giudizio sulla legittimità costituzionale della norma denunciata;
con il primo e il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonché per violazione di legge, per avere il giudice a quo omesso di valutare le effettive condizioni oggettive della Costa d’Avorio, tanto sotto il profilo del pericolo di persecuzione per motivi religiosi (di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8), quanto in relazione ai gravi rischi connessi alla situazione di conflitto armato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
il motivo è infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente abbia totalmente omesso di allegare le circostanze di fatto connesse alla propria asserita condizione di appartenenza a un gruppo oggetto di discriminazione nel proprio paese, tanto non emergendo, né dal testo del provvedimento impugnato, né dei contenuti del ricorso proposto in questa sede;
ciò posto, osserva il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, dello status di rifugiato e all’attribuzione della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;
sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante, in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dalla Costa d’Avorio, avendo lo stesso ricorrente espressamente legato, detto allontanamento, ai timori legati ad asserite minacce ricevute da taluni soggetti privati: circostanze di fatto che il giudice di merito ha ritenuto del tutto prive di adeguati riscontri istruttori, sulla base di un ragionamento probatorio non specificatamente censurato in questa sede;;
allo stesso modo, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice di merito nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero resistente;
dev’essere, viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021