Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41972 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34557/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto R.G. n. 17562/2018 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI depositato in data 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. NIARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

J.M., cittadino del Gambia, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal Gambia in ragione dei gravi contrasti familiari insorti per ragioni di carattere ereditario;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento J.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 23/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di allontanamento del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione della protezione internazionale rivendicata; 2) del carattere sostanzialmente personale delle ragioni della fuga del ricorrente dal paese di origine; 3) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da J.M. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione associati alla sollevazione di quattro eccezioni di legittimità costituzionale;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

devono essere preliminarmente affrontate le quattro eccezioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente;

con la prima eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorre dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto emesso dal giudice di primo grado;

l’eccezione è irrilevante;

osserva preliminarmente il Collegio come, secondo l’elaborazione messa a punto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il significato della nozione legislativa di “rilevanza” della questione incidentale di legittimità costituzionale (come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2: “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”), richieda, per un verso, che la rilevanza inserisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale;

a quest’ultimo riguardo, varrà coniugare la verifica di detta rilevanza con lo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967);

la rilevanza della questione e il suo carattere incidentale postulano dunque che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale, sicché sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni che non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; Corte Cost. n. 301/1974), o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; Corte Cost. n. 211/1984; Corte Cost. n. 15/2014; Corte Cost. n. 337/2011; Corte Cost. n. 71/2009);

sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte Cost. n. 337/2008; Corte Cost. n. 303/2007; Corte Cost. n. 50/2007);

nel caso in esame, avendo l’odierno ricorrente tempestivamente proposto ricorso per cassazione nel termine previsto dalla legge, l’esame della questione di costituzionalità avanzata con riferimento ai termini di proposizione del ricorso per cassazione deve ritenersi del tutto priva di rilevanza ai fini dell’odierno giudizio, non ponendosi in questa sede alcuna questione in ordine alla tempestività (e, conseguentemente, all’ammissibilità) dell’impugnazione proposta;

la questione in esame, peraltro, deve ritenersi anche manifestamente infondata, avendo questa Corte già in precedenza rilevato come la previsione nel contestato termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione costituisca espressione della discrezionalità del legislatore e trovi fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799 – 03; Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 03);

con la seconda eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato (e non di improcedibilità per il relativo mancato deposito);

l’eccezione è priva di rilevanza nel caso di specie;

osserva il Collegio come, avendo l’odierno ricorrente rilasciato la procura alle liti per la proposizione del ricorso qui in esame in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la questione di legittimità costituzionale della norma contestata deve ritenersi priva di rilevanza nel caso di specie, dovendo ritenersi in ogni caso superata la questione di ammissibilità del presente ricorso, indipendentemente dal giudizio sulla legittimità costituzionale della norma denunciata;

con la terza eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per violazione dell’art. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2, art. 111, commi 1, 2 e 5, e art. 117, comma 1 (quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3, della direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13Cedu), in relazione alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg., e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale;

l’eccezione è manifestamente infondata;

osserva il Collegio come non vi sia alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status della persona, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perché essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perché il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018);

ciò posto, esclusa alcuna effettiva lesione delle prerogative di difesa dell’interessato, in relazione alla mancata disponibilità della documentazione relativa all’audizione svoltasi dinanzi alla commissione territoriale competente (attesa la piena possibilità, per lo stesso, di invocare l’accesso agli atti del procedimento nei confronti dell’amministrazione interessata), varrà da ultimo rilevare, con riguardo alla mancata previsione di un giudizio d’appello, come questa Corte abbia già in precedenza rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost. (nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile), rispondendo, il parametro normativo richiamato, alla necessità di soddisfare esigenze di celerità del procedimento in assenza di alcuna copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio, essendo peraltro il procedimento giurisdizionale preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, Ordinanza n. 27700 del 30/10/2018, Rv. 651122 – 01);

con la quarta eccezione, il ricorrente denuncia l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 Cedu e dell’art. 46 par. 3 della direttiva n. 32/2013, con particolare riferimento al carattere meramente eventuale dell’audizione dell’interessato dinanzi al giudice; l’eccezione è manifestamente infondata;

osserva sul punto il Collegio – in richiamo a quanto già in precedenza rilevato, a proposito della denuncia del modello di procedimento previsto dalla legge per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto le richieste di protezione internazionale – come la previsione di un’audizione meramente eventuale dell’interessato dinanzi al giudice risponda a una ragionevole e apprezzabile comparazione degli interessi coinvolti dalla procedura, avendo il legislatore in ogni caso circoscritto l’eliminazione dell’udienza per l’audizione dell’interessato unicamente al ricorso di particolari frangenti, nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018);

con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale omesso di fissare l’udienza in Camera di consiglio per l’audizione dell’interessato dinanzi a sé, anche in ragione della mancata messa a disposizione, da parte della commissione territoriale competente, della video-registrazione del colloquio;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale (e quando sia mancata la videoregistrazione del colloquio dinanzi a quest’ultima), il giudice abbia l’obbligo di fissare l’udienza, ma a tale obbligo non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, là dove la domanda di protezione internazionale risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e da quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo avere regolarmente fissato l’udienza di comparizione delle parti (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), ha sia pure implicitamente evidenziato, in termini logicamente plausibili e giuridicamente fondati, le ragioni della mancata rinnovazione dell’audizione in sede giudiziale del richiedente, tenuto conto del complesso degli elementi già acquisiti e dell’insussistenza di alcuna effettiva necessità di integrarli attraverso la rinnovazione dell’ascolto personale, non risultando, peraltro, che il ricorrente abbia individuato in termini inequivoci, ai fini della verifica della decisività della censura, le eventuali argomentazioni che, sottoposte all’attenzione del giudicante, avrebbero verosimilmente inciso in termini apprezzabili sui contenuti della decisione;

ciò posto, se pur è vero che, in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, debba essere letto in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE (con la conseguenza che, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione, contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871 – 01), l’odierno ricorrente risulta essersi totalmente sottratto al dovere di completa e rituale allegazione e produzione in ordine all’eventuale ricorso di motivi o elementi di fatti nuovi emersi solo in sede giudiziale;

con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale omesso di esercitare in modo corretto i propri doveri di integrazione istruttoria d’ufficio, con particolare riguardo all’indagine sull’effettiva sussistenza, nel territorio di provenienza del richiedente, di una situazione generalizzata di conflitto armato rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), nonché per aver omesso di approfondire l’indagine sulle effettive condizioni economico-sociali e politiche del paese di provenienza, con specifico riferimento al riscontro dei presupposti per l’attribuzione, in favore dell’istante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati;

osserva preliminarmente il Collegio come, con riferimento alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria (in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice a quo nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

devono essere, viceversa, accolte le censure avanzate dal ricorrente con riguardo all’indagine sulla sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, in favore dell’istante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio “personalizzato” mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato la generale non attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, si è di seguito inammissibilmente limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, l’insussistenza di effettive condizioni di vulnerabilità o di potenziale compromissione dei diritti fondamentali ascrivibili al ricorrente, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a singoli fattori, volta a volta riconducibili a ragioni di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso (limitatamente alle questioni concernenti l’indagine sulla sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, in favore del richiedente, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari), disattese le restanti censure, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.;

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472