Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41975 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11024/2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Venezia San Polo 2988, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale in allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 491/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 da Dott. MACRI’ BALDA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello presentato da A.J. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento dell’8 novembre 2016 della Commissione territoriale di Verona – sezione di Vicenza che aveva negato la protezione internazionale.

Il ricorrente espone in via preliminare che l’ordinanza di primo grado era stata resa secondo una prassi seguita da alcuni got del Tribunale di Venezia in virtù della quale il giudice tratteneva in decisione tutti i procedimenti fissati per la discussione e poi depositava il provvedimento fuori udienza, in assenza di difensori, cancelliere e parti. Più in particolare, il deposito consisteva nell’inserimento di un documento digitale nel fascicolo telematico cui faceva seguito, a distanza di giorni, se non anche di settimane, la formale pubblicazione del provvedimento da parte della cancelleria sulla piattaforma del processo civile telematico, con comunicazione contestuale al difensore a mezzo pec.

In altri casi i giudici erano soliti assumere, all’esito dell’udienza di discussione, una formale riserva che veniva sciolta nei giorni o nelle settimane successive con ordinanza ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c..

Quale che fosse la prassi seguita, la Corte di appello di Venezia aveva sempre ammesso le impugnazioni, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione del cancelliere sulla piattaforma del PCT, creando così un affidamento nel foro.

Dal 2019, invece, la Corte di appello di Venezia ha improvvisamente adottato una diversa e restrittiva interpretazione secondo cui il termine per impugnare decorre dal deposito “fittizio” o “solo interno” pomeridiano o serale del giudice. Pendono pertanto numerosi ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione che vertono sul medesimo oggetto.

Precisa per il suo caso che dalla consultazione del fascicolo telematico era possibile evincere che: a) l’udienza era stata celebrata l’8 novembre 2017 alle ore 13,30; b) l’ordinanza era stata depositata alle 15,10; c) il 27 novembre 2017 il cancelliere aveva registrato la riserva assunta dal giudice l’8 novembre; d) il 22 giugno 2018, dopo otto mesi, il cancelliere aveva registrato il rigetto del provvedimento ed era partita in automatico la pec per il difensore. La Corte di appello di Venezia aveva quindi calcolato il termine per impugnare dall’inesistente pronuncia in udienza, anziché dalla pubblicazione del provvedimento, disponendo per giunta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per colposo ritardo nella presentazione del gravame. Aggiunge che nel collegio giudicante della sentenza impugnata sedeva un giudice ausiliario in servizio presso il Tribunale di Verona, ma applicato alla Corte di appello di Venezia nell’ambito di un progetto per la definizione delle procedure di protezione internazionale successivamente bocciato dal Consiglio superiore della magistratura.

Ancora in via preliminare, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. 62-72, relativa all’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti di appello, per violazione degli artt. 3,25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., dal momento che il collegio era composto da due giudici togati e un giudice ausiliario.

Propone quindi due motivi di censura.

Con il primo eccepisce la nullità della sentenza, perché l’estensore della sentenza era un giudice di Tribunale applicato in Corte di appello.

Con il secondo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 133,14,176,702-bis e 702-quater c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per l’errata individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini per la proposizione dell’appello. La Corte di appello aveva calcolato il termine per impugnare a partire dal deposito del provvedimento nel fascicolo telematico, sebbene la formale pubblicazione dello stesso da parte del cancelliere in modalità accessibile al difensore fosse avvenuta a distanza di mesi.

Ritiene il Collegio che l’esame del secondo motivo sia decisivo e che sia all’uopo necessario acquisire gli atti del giudizio di merito, anche di primo grado, al fine di eseguire i necessari riscontri.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire presso la Corte di appello di Venezia i fascicoli d’ufficio dei due gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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