LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8140/2015 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del procuratore S.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Tamburelli, con domicilio eletto in Roma, via A. Bosio, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Massimo Luconi;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA ***** S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. B.F., rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Marchis, e Pier Francesco Valdina, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, n. 38;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 631/15 depositato il 17 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
RITENUTO
che, con decreto del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento della ***** S.p.a., ammettendo al passivo in via chirografaria, anziché in grado ipotecario, un credito di Euro 1.710.956,55, a titolo di restituzione di un mutuo fondiario concesso alla società fallita da un pool di banche, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, con atto del 27 luglio 2009;
che avverso il predetto decreto la Banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria;
che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo ed anch’esso illustrato con memoria.
Considerato che con il terzo motivo d’impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 3, lett. d), censurando il decreto impugnato per aver escluso che l’esenzione prevista da tale disposizione si applichi alla revocatoria ordinaria, senza tener conto del tenore letterale della norma, che non prevede limitazioni, della finalità perseguita attraverso l’introduzione della stessa, consistente nel favorire il superamento della crisi aziendale attraverso l’attuazione del piano di risanamento, e del contrasto di tale finalità con il più lungo termine previsto per l’esercizio della revocatoria ordinaria e per i più ristretti limiti di operatività di quest’ultima rispetto alla revocatoria fallimentare;
che la predetta questione, pur essendo già stata affrontata da alcune pronunce di legittimità, che hanno escluso la possibilità di estendere l’esenzione alla revocatoria ordinaria, non ha ancora costituito oggetto di particolare approfondimento da parte di questa Corte, essendo stata l’esclusione giustificata in virtù della mera sottolineatura dell’espressa previsione dell’esenzione soltanto per la revocatoria fallimentare e del richiamo alla disposizione dettata dalla L. Fall., art. 66, che assoggetta integralmente la revocatoria ordinaria alla disciplina prevista dal codice civile (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2019, n. 3778; 14/01/2021, n. 571; Cass. civ., Sez. III, 8/02/2019, n. 3778);
che il rilievo nomofilattico della questione, in ordine alla quale si sono manifestati orientamenti diversificati sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina, giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di svolgere compiutamente le loro difese al riguardo ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021