LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19372/2017 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’avvocato Ridola Mario G., rappresentata e difesa dagli avvocati Iacopetti Giovanni, Menchini Sergio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 6551, presso lo studio dell’avvocato Ruo Maria Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borsacchi Stefano, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 660/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 660/2017 pubblicata il 22 marzo 2017 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da G.O. nei confronti di V.A. e per l’effetto ha confermato la sentenza non definitiva impugnata n. 225/2015 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda proposta ex art. 580 c.c., da V.A., quale assunto figlio naturale di G.E., nei confronti di G.O., quale erede di G.A., fratello di E., e, a seguito del decesso di A., quale erede di G.E., deceduto nel ***** e già de cuius del primo, con rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione dell’assegno vitalizio. La Corte di merito, nel condividere le argomentazioni svolte dal Tribunale, ha affermato che: a) la prova dello status di figlio nato fuori dal matrimonio è sussumibile anche da seri e concorrenti elementi indiziari del trattamento del figlio come tale (tractatus) da parte del preteso padre e della notorietà della manifestazione esterna di tale relazione nei rapporti sociali (fama), senza che sia necessaria anche la prova di rapporti sessuali tra i genitori; b) la prova della exceptio plurium concubentium, che gravava sulla parte convenuta, non era stata fornita in modo convincente né con le prove testimoniali dedotte ed assunte, né con la prodotta documentazione epistolare, da cui era solo emerso che la madre A.G. era corteggiata da molti uomini; c) il testimoniale dedotto dall’attore aveva permesso di accertare che G.E. aveva più volte affermato di essere il padre di V.A., in paese tale filiazione era notoria e anche nell’ambito familiare era ammessa e riconosciuta; d) le contrarie deposizioni indotte dalla convenuta non avevano efficacia dirimente, atteso che facevano riferimento ad epoca successiva agli anni 60-70, quando V.A. era ormai adulto e la madre già si era da tempo sposata con V.G., che aveva pure riconosciuto A. come suo figlio.
2. Avverso questa sentenza G.O. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso da V.A..
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO
Che:
1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al rigetto dell’exceptio plurium concubentium, per non avere la Corte d’appello esaminato il fatto che la madre dell’attore, all’epoca del concepimento, intratteneva un rapporto di fidanzamento con un uomo diverso dal presunto padre; deduce, richiamando le risultanze probatorie, che era stato dimostrato con certezza che la madre dell’attore, attuale controricorrente, era fidanzata con tale B.A. e detto dato, non esaminato dalla Corte di merito, è decisivo perché se ne desume che la madre aveva rapporti intimi almeno con un altro uomo, ossia con il fidanzato, oltre che con V.G., il quale aveva riconosciuto V.A., pur se nato prima del matrimonio con la madre, sicché il mancato esame di quel fatto indiziario senza darne ragione rende implausibile il percorso motivazionale; con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione agli artt. 269 c.c. e art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice basato il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell’exceptio plurium concubentium su un argomento logico-deduttivo illogico e non verosimile, impiegato per risalire dal fatto noto e provato (rapporto di fidanzamento tra la madre e B.A.) al fatto ignoto (rapporti intimi tra le suddette persone); rileva che, come incontroverso in causa, il controricorrente era stato concepito tra persone non sposate e dunque la madre aveva avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio, pur se, come affermato dal Tribunale, negli anni ‘40 ciò costituiva un disvalore, sicché, ad avviso della ricorrente, il percorso motivazionale della sentenza impugnata non può considerarsi fondato su parametri di logica e ragionevolezza.
2. Osserva il Collegio che nella specie si pone una serie di questioni, rilevabili d’ufficio ove si controverta in tema di status e quindi di diritti assoluti e inalienabili, inerenti al rapporto tra titoli di stato di filiazione ai fini del riconoscimento dell’assegno vitalizio ai sensi dell’art. 580 c.c., come modificato dalla I.n. 151/1975 e applicabile anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore di detta ultima legge, nella ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 237 della stessa Legge.
2.1. Con il regime dettato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, applicabile, ex art. 104 stesso D.Lgs., retroattivamente ai rapporti di filiazione in essere, salvi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della Legge Delega n. 219 del 2012, il legislatore ha introdotto il fondamentale principio dell’unicità dello stato di figlio, rimanendo, nel contempo, fermo l’altro principio secondo il quale la formazione di un titolo è sempre necessaria perché possa propriamente parlarsi di tale stato, mentre la disposizione di cui all’art. 580 è rimasta sostanzialmente invariata, stante il semplice adeguamento lessicale costituito dalla locuzione “figli nati fuori dal matrimonio” in luogo di quella “figli naturali”.
Alla stregua del mutato contesto normativo, ove applicabile in base alla richiamata disciplina transitoria, il figlio non è mai impossibilitato all’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità, che è divenuta per quest’ultimo imprescrittibile, sicché vieppiù si pone il tema, evidenziato dalla dottrina, del raccordo interpretativo tra la disciplina dettata dell’art. 580 c.c., in combinato disposto con l’art. 279 c.c., e i principi di cui si è detto. Occorre, infatti, rimarcare che, nella vigenza della precedente disciplina sulla filiazione, questa Corte, attribuendo all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., natura giuridica di legato ex lege, ha affermato il principio secondo cui l’accertamento incidentale della procreazione naturale si configura come puro fatto materiale, riscontrabile senza efficacia di giudicato, in quanto meramente strumentale al riconoscimento di un diritto patrimoniale, per l’appunto quello all’assegno vitalizio, specificamente azionato in via autonoma, che non presuppone l’attribuzione dello status di figlio “naturale” (Cass. 12733/1992; Cass. 467/1986). Tutto ciò subordinatamente alla sussistenza del pre-requisito – configurato come condizione di ammissibilità dell’azione ex art. 580 c.c., da Cass. 12733/1992 citata e come questione pregiudiziale, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata, da Cass. 9065/1999 dell’impossibilità per il figlio di esperire l’azione di disconoscimento di paternità (cfr. Cass. 6365/2004 nel senso della rilevanza anche dell’impossibilità sopravvenuta, ossia derivante dall’omessa proposizione dell’azione entro il termine di decadenza in allora vigente per il figlio, ma solo ai fini del diritto ex art. 279 c.c.). Resta da aggiungere che con la riforma del 2013 è rimasto sostanzialmente invariato, stante la sola eliminazione delle parole “legittimo o legittimato”, il disposto dell’art. 253 c.c., secondo cui è vietato il riconoscimento del figlio già riconosciuto da altro soggetto, e che il diritto di impugnazione del riconoscimento da parte del figlio era imprescrittibile anche secondo la previgente disciplina sulla filiazione, sicché occorre chiedersi se nell’alveo dei figli “non riconoscibili” disciplinato dall’art. 580 c.c., siano da ritenersi compresi anche coloro che, nel contempo, godono di un diverso stato di filiazione per loro scelta consapevole, ossia per non avere impugnato il precedente riconoscimento. Anche con riguardo a quest’ultimo profilo, in considerazione di quanto chiarito da questa Corte, con le citate pronunce, in ordine al pre-requisito di cui si è detto nelle ipotesi di mancato esperimento dell’azione di disconoscimento di paternità, si pone la questione del raccordo con i principi infra richiamati.
3. Tanto precisato, nel caso scrutinando, in base a quanto affermato nella sentenza impugnata e dalle parti, l’odierno controricorrente, che è stato riconosciuto dal marito della madre V.G., non risulta avere esperito l’azione di disconoscimento di paternità (pag. 3 ricorso), né quella di impugnazione del riconoscimento effettuato da V.G., avendo egli agito per ottenere, previo accertamento incidentale di paternità di altro soggetto ( G.E.), l’assegno vitalizio di cui dell’art. 580 c.c., sicché si pongono le questioni sintetizzate nei precedenti paragrafi, non affrontate nella sentenza impugnata, né dalle parti negli atti difensivi, che questa Corte ritiene meritevoli di approfondimento mediante trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021