Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41980 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27277/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 61, presso lo studio dell’avvocato Mattioli Anna, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbst Johanna, Mathà Julia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

K.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Brenner Thomas, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, pubblicata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che la Corte d’appello di Bolzano, con sentenza in data 8.9.2017, confermava il rigetto della domanda con cui K.J. aveva impugnato l’atto con cui egli aveva riconosciuto il figlio M.A. (nato nel *****) e riformava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato il K. a corrispondere Euro 100000,00 a titolo risarcitorio in favore di M.A., rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo;

che, ad avviso della Corte, non vi era prova che il K. fosse stato informato della sua paternità prima dell’anno 2009, non essendo confermate da altre risultanze probatorie le affermazioni, ritenute di dubbia attendibilità, della teste M.R., la quale aveva riferito di avere avuto con lui una relazione da cui era nato A. e di avere informato il K. già un mese dopo la nascita del figlio e anche successivamente; M.R. aveva taciuto al figlio per molti anni l’identità del padre, in tal modo contribuendo a segnare negativamente il futuro del figlio; non era provato che il K. fosse, consapevolmente e intenzionalmente o per colpa, venuto meno ai propri obblighi paterni nei confronti di M.A.; non v’era prova del danno patito da quest’ultimo sotto l’aspetto affettivo, psicologico e sociale, ed infatti, pur avendo provato di essere cresciuto in povertà, il M. non aveva dimostrato che avrebbe potuto beneficiare di condizioni di vita migliori se il padre lo avesse riconosciuto (non aveva dimostrato “quali prospettive egli avesse riguardo al suo futuro, quali ambizioni restassero insoddisfatte e quali concrete chances egli si fosse perso”), tanto più a fronte delle non floride condizioni economiche del K.;

che M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito da K.J.;

che il ricorso pone all’esame di questa Corte la questio iuris, di possibile rilievo nomofilattico, riguardante i presupposti e la qualificazione della responsabilità del padre nei confronti del figlio, in conseguenza del mancato o ritardato riconoscimento della paternità, nonché l’individuazione dei danni risarcibili;

che, ad avviso del Collegio, la causa deve essere discussa in pubblica udienza, essendo priva di evidenza decisoria.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo ai fini della fissazione dell’udienza pubblica.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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