Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41981 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 27237/2020 r.g. proposto da:

J.G.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Robba, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via delle Magnolie n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANIA depositata l’11/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. J.G.L., nativo della *****, ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, contro il decreto del Tribunale di Catania dell’11 settembre 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In particolare, quel tribunale ritenne: i) i fatti narrati dal richiedente comunque inidonei a giustificare le sue richieste di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); insussistenti, nella zona di provenienza del ricorrente, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), dell’appena menzionato D.Lgs.; iii) parimenti insussistenti fatti o accadimenti giustificativi della invocato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

CONSIDERATO CHE:

1. L’unico formulato motivo, rubricato “Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, ascrive al tribunale catanese di avere omesso ogni riferimento in ordine alle fonti nazionali ed internazionali da cui ha desunto il contesto socio economico del Paese di provenienza dell’odierno ricorrente al fine di negargli la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

RITENUTO CHE:

1. In relazione alla soluzione da adottarsi con riferimento alla questione giuridica complessivamente posta dal motivo di ricorso – circa l’asserita carente cooperazione istruttoria da parte del giudice con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed al concreto contenuto che deve caratterizzare il corrispondente motivo di ricorso per cassazione – numerosissime ordinanze interlocutorie rese da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 33431 del 2021; Cass. n. 27998 del 2021; Cass. n. 27878 del 2021; Cass. n. 23517 del 2021; Cass. n. 20894 del 2021; Cass. nn. 12584-12586 del 2021), dopo aver descritto il contrasto delineatosi, su tale problematica, tra due diversi orientamenti di legittimità, hanno ritenuto opportuno rimetterne la trattazione alla pubblica udienza della Prima sezione civile;

1.1. appare opportuno, pertanto, disporre analoga trattazione in pubblica udienza per l’odierno procedimento, investendo, sostanzialmente, il descritto suo motivo di ricorso, la medesima questione giuridica, né a ciò ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n. 15796 del 2020; Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472