LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24067/2019 R.G. proposto da:
***** s.r.l., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, In. Cos s.r.l. (c.f. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, M.L.
(C.F. *****), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Avellino via Fra Scipione Bellabona 11.
– ricorrenti –
contro
Fallimento della ***** s.r.l. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, Vastoferro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimati –
avverso la sentenza n. 13850 del 2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il giorno 22 maggio 2019, nel giudizio iscritto al n 10706/2017.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
RILEVATO
Che con sentenza n. 13850 depositata in data 22 maggio 2019, questa Corte ha respinto il ricorso proposto da ***** s.r.l., In. Cos s.r.l. e M.L., avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della prima;
che avverso detta sentenza ***** s.r.l., In. Cos s.r.l. e M.L. hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), affidato ad un unico mezzo, mentre non hanno spiegato difese il fallimento della ***** s.r.l. e l’originario creditore istante per la dichiarazione di fallimento Vastoferro s.r.l.;
che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
che del Collegio che ha emesso la decisione qui impugnata, faceva parte la consigliera Paola Vella, la quale ha manifestato la volontà di chiedere di essere autorizzata ad astenersi, ex art. 51 c.p.c., nel presente giudizio;
che, pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021