Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41983 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 21755/2020 R.G. proposto da:

L.Z.G., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Civitanove Marche via Fermi 3.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il giorno 20 luglio 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 3649/2019.

sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

RILEVATO

che L.Z.G., cittadino pakistano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese, a causa della partecipazione ad una campagna di vaccinazione anti polio, che lo aveva reso bersaglio di un gruppo talebano impugnò innanzi al Tribunale di Ancona la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale;

che con decreto depositato il giorno 20 luglio 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso il detto decreto del Tribunale di Ancona, L.Z.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione;

che con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il tribunale ha adottato la decisione prima del decorso del termine di quindici giorni accordato al richiedente per la produzione di documenti, giudicando non credibile il suo racconto, senza tenere conto né del verbale né delle note depositate dal medesimo;

che con il secondo motivo lamenta la violazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 47, nonché dell’art. 276 c.p.c., poiché l’audizione del richiedente si è tenuta davanti ad un giudice onorario, estraneo alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale, che non ha poi fatto parte del collegio giudicante;

che è preliminare l’esame della questione concernente la validità, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, della procura speciale alle liti rilasciata in favore del difensore dell’odierno ricorrente, in relazione alla quale assume rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970, attualmente ancora pendente innanzi alla Corte costituzionale;

che, pertanto, in attesa della decisione del Giudice delle leggi, occorre rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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