Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.41989 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11521/2021 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CANTELMO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PANZUTI;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 12 settembre 2018, il COA di Taranto dispose la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’avv. L.V. (già reiscritto il 17.6.2015) sul rilievo della mancanza del requisito di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 1, lett. g), per avere il professionista riportato due condanne irrevocabili per il reato di cui all’art. 380 c.p..

Provvedendo sul reclamo proposto dal L., il C.N.F. lo ha rigettato con sentenza n. 48/21 RD: illustrati i ventuno motivi proposti dal reclamante, la sentenza ha richiamato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza celebrata avanti al C.N.F. (basata sul duplice rilievo che il certificato medico prodotto non attestava un assoluto impedimento a comparire del ricorrente, mentre le precedenti istanze di rinvio invocavano le limitazioni di cui alla normativa emergenziale che risultavano dalla stessa espressamente derogate per ragioni lavorative) ed ha affermato che “il COA di Taranto (…) si è limitato ad applicare, peraltro senza avere alcun potere discrezionale nell’adottare la decisione, la normativa in vigore, seguendo correttamente il procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 17, di forma libera, verificando la presenza dei requisiti per l’iscrizione del ricorrente all’Albo degli Avvocati” e dando atto che sussisteva la prova documentale dell’esistenza di due sentenze irrevocabili di condanna ex art. 380 c.p., ostative ab origine dell’iscrizione.

Il L. ha proposto ricorso per cassazione, L. n. 247 del 2012, ex art. 36, comma 6, affidandosi a nove motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Taranto.

Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso contiene una premessa espositiva (di venticinque pagine) che si diffonde ampiamente sulla vicenda di reiscrizione culminata nella Delib. 17 giugno 2015 (fra l’altro, trascrive una lettera inviata al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, una dichiarazione rilasciata da tale T.G. e la domanda di reiscrizione) e che appare tesa a sostenere che il COA che ebbe a deliberare la reiscrizione era informato dell’esistenza delle sentenze concernenti l’infedele patrocinio e ad evidenziare come all’epoca le stesse fossero state ritenute non ostative; si contesta poi la legittimità della successiva apertura del procedimento di cancellazione; seguono (pagg. 9-14) deduzioni relative allo svolgimento del procedimento avanti al COA di Taranto e (pagg. 14-25) deduzioni relative al giudizio di impugnazione avanti al C.N.F..

2. Il primo motivo denuncia “inesistente motivazione nel rigetto delle richieste di rinvio dell’udienza del 20.2.2021”, violazione del D.P.R. 12 dicembre 2021, n. 12 e dell’art. 32 Cost., art. 111Cost., comma 6 e art. 24 Cost., “per impedimento all’esercizio del diritto di difesa senza motivazione”, nonché “nullità del procedimento svoltosi dinanzi al C.N.F., dell’ordinanza 20.2.2021 e della sentenza dep.ta 18.3.2021 per omessa motivazione riferita all’impedimento assoluto a comparire per patologie insorte il 19.2.2021 e per divieto di spostamento tra regioni”, e, altresì, “violazione del criterio di ragionevolezza nell’emettere il decreto 4.2.2021 di fissazione dell’udienza 20.2.2021 in contrasto col decreto 4.11.2020 di rinvio a nuovo ruolo dell’ud. 21.11.2021”.

3. Col secondo motivo, il ricorrente deduce “violazione del diritto di difesa. Inesistente motivazione sull’omesso ascolto da parte del COA e da parte del Consiglio Nazionale Forense richiesto nell’atto di impugnazione. Eccesso di potere nell’asserire che le memorie scritte fanno luogo dell’ascolto. Violazione della L. n. 247 del 2012, art. 17, n. 12”.

4. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 53, 54 e 55 e della L. n. 36 del 1934, art. 49. Omessa motivazione sulla eccepita nullità della decisione del COA del 12.9.2018 per essere stata adottata da giudici ricusati. Omessa motivazione relativa alla dedotta nullità per violazione dell’art. 298 c.p.c., in relazione agli artt. 47-48 e 51-52 c.p.c., nel procedimento davanti al COA. Violazione degli artt. 221 e segg. c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per inesistente motivazione sull’omessa attivazione delle querele di falso civile proposte con l’impugnazione dinanzi al CNF”.

5. Col quarto motivo, il L. deduce “violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 38 e 40 e del R.D. n. 34 del 1937, art. 43, in relazione all’art. 158 c.p.c.. Omessa delibazione e omessa motivazione in relazione alla dedotta nullità della decisione del COA 12.9.2018 per omessa convocazione dei consiglieri assenti nelle sedute del 9-4/8-6/-27-7/6-9/12-9-2018. Violazione del diritto di difesa. Omessa motivazione per omessa delibazione delle richieste istruttorie e della richiesta attività di indagine da parte del CNF. Violazione dell’art. 63 del R.D. del 1934. Omessa motivazione nel definire a forma “libera” il procedimento di cancellazione. Omessa delibazione e omessa motivazione relativamente alla dedotta nullità per omessa relazione”.

6. Il quinto motivo lamenta “omessa delibazione e inesistente motivazione sulla dedotta nullità della decisione del COA 12.9.2018 per pendenza del procedimento disciplinare dinanzi al CDD n. 106/18 RGCDD. Violazione della L.P. n. 247 del 2012, art. 57”.

7. Col sesto motivo, il ricorrente denuncia “omessa motivazione. Nullità della pronuncia del COA 12.9.2018. Per violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione. Violazione degli artt. 111 c. 2 e dell’art. 6, comma 3, lett. A e B. CEDU in relazione all’art. 521 c.p.p..

Conseguente nullità della sentenza 18.3.2021 per omessa motivazione”.

8. Il settimo motivo deduce “omessa delibazione e omessa motivazione per mancata attività di indagine e istruttoria in relazione all’omessa ostensione dell’atto 20.5.2015 e degli alligati incarti penali per comunicazione dei due precedenti ex art. 380 c.p.. Omessa delibazione e omessa motivazione su questione oggetto di contraddittorio tra le parti relativa alla consegna al Pres.te COA ora componente CNF Avv. D.M. dell’atto 20.5.2015 e alla negazione dello stesso di essere stati valutati dal COA come non ostativi in quanto non essenziali. Omessa delibazione e omessa motivazione nella sentenza impugnata”.

9. Con l’ottavo motivo, si deduce “omessa motivazione relativamente alla mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies e alla novella operata dalla L. n. 124 del 2015 (c.d. L. Madia) con violazione di dette norme di legge”.

10. Il nono motivo, infine, denuncia “omessa motivazione relativamente alla eccepita violazione del principio del ne bis in idem. Violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del GIP C. del Trib. Di Lecce del 20.7.17 di regolarità dell’iscrizione all’Albo di Taranto”.

11. Il ricorso risulta, nel complesso e nei singoli motivi, inammissibile.

11.1. Deve rilevarsi, innanzitutto, che difetta una sommaria esposizione dei fatti di causa, come richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 e nei termini in cui tale requisito è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte, Cass. S.U. n. 5698/2012, nonché, più recentemente, Cass. n. 8425/2020, che ha evidenziato come “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere (…) pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui”).

L’esposizione contenuta nelle prime venticinque pagine del ricorso risulta, invero, tutt’altro che “sommaria” e idonea, al contempo, a offrire alla Corte contezza chiara e completa dei termini della controversia: il ricorrente affastella elementi fattuali del tutto inconferenti rispetto all’oggetto specifico del giudizio (quali la circostanza che il COA che nel 2015 aveva disposto la reiscrizione nell’albo fosse stato informato delle condanne ex art. 380 c.p) e trascrive atti parimenti irrilevanti (la lettera indirizzata all’avv. D.M., la dichiarazione del T. e l’istanza di reiscrizione); per il resto, deduce in modo assertivo e privo di adeguata esplicazione dei termini giuridici delle questioni le condotte e i fatti che avrebbero inficiato il procedimento avanti al COA, secondo una tecnica espositiva che “mescola” confusamente fatti e deduzioni difensive, dando per pacifici o conosciuti elementi di cui non viene offerta una adeguata indicazione; lo stesso è a dirsi in relazione al giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, rispetto al quale il ricorrente riporta gli incipit dei motivi dedotti in quella sede, che sono tuttavia connotati dalla medesima inidoneità a dar conto in modo chiaro dei fatti e delle questioni rilevanti quale necessaria premessa allo scrutinio dei motivi di ricorso da parte di questa Corte.

11.2. Alcuni motivi risultano illustrati in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il ricorrente rimanda ad atti e documenti che omette di trascrivere o, almeno, di riassumere in misura adeguata, e rispetto ai quali non fornisce indicazioni idonee alla loro localizzazione negli atti del presente procedimento.

Ciò vale, quanto al primo motivo, per il certificato medico del 19.2.21, per il certificato del 16.2.21 e per le istanze di rinvio in date 8, 11, 15, 17 e 18 febbraio 2021, nonché, quanto al secondo motivo, per il certificato medico del 6.9.18; altrettanto è a dirsi, quanto al terzo motivo, per l’istanza di ricusazione dei componenti del COA, nonché, in relazione al nono motivo, per il decreto di archiviazione emesso dal GIP C. il 20.7.2017.

11.3. Altri motivi (primo, secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo) difettano della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass., SU n. 23745/2020).

Invero, rispetto a tali motivi difetta la specifica indicazione del “come” le singole norme richiamate sarebbero state violate, non ricorrendo pertanto una compiuta prospettazione dell’error iuris, quanto piuttosto la sua mera enunciazione.

11.4. Con riferimento alla censure attinenti alla motivazione, deve considerarsi che il sindacato di legittimità rimesso a questa Corte dalla L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6, è tale da ricomprendere, oltre all’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge e che, in relazione agli ultimi due vizi, può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all’eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al C.N.F. o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nei sensi in cui l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è stato interpretato da questa Corte a partire da Cass. SU n. 8053/2014); anomalia che pertanto si esaurisce “nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Tanto premesso, deve escludersi l’ammissibilità della censura formulata col primo motivo, giacché la Corte si è espressa nel senso che non era risultato attestato un impedimento assoluto del ricorrente a comparire e che le invocate limitazioni di cui alla normativa emergenziale risultavano dalla stessa espressamente derogate per ragioni lavorative; altrettanto deve dirsi per il secondo motivo dato che la sentenza impugnata dà atto che il L. aveva potuto compiutamente esercitare il suo diritto di difesa (dichiarando palesemente infondati il primo e il quindicesimo motivo del reclamo, concernenti l’ascolto del ricorrente); egualmente, quanto al terzo motivo, risulta che il CNF ha preso posizione sia sulla istanza di ricusazione che sulla proposizione delle querele di falso; del pari esaminate risultano le questioni (di cui al quarto motivo) concernenti la composizione dell’organo collegiale, le modalità di svolgimento delle sedute e la forma (ritenuta “libera”) del procedimento di cancellazione; altrettanto deve dirsi in punto di motivazione sulla dedotta nullità della decisione del COA del 12.9.18 per pendenza del procedimento disciplinare dinanzi al CDD (quinto motivo), atteso che il CNF ha affermato l’infondatezza del nono motivo del reclamo (concernente la specifica questione), nonché in punto di mancata correlazione tra contestazione e decisione (sesto motivo), rispetto alla quale la sentenza impugnata ha motivato sulla infondatezza dell’undicesimo motivo del reclamo; la sentenza ha anche motivato (a pag. 8) sulla infondatezza del quinto e diciannovesimo motivo di reclamo (evidenziando che il procedimento di cancellazione dall’Albo è esplicazione di un’attività vincolata e che nessun rilievo può avere il fatto dell’iscrizione a suo tempo effettuata, dato che il potere-dovere di cancellazione permane in capo al COA), da ciò conseguendo la non deducibilità – per carenza di interesse – del vizio di cui al settimo motivo (“omessa delibazione e omessa motivazione (…) in relazione all’omessa ostensione dell’atto 20.5.2015 e degli alligati incarti penali”); egualmente presente è la motivazione (che si assume omessa con l’ottavo motivo) in punto di mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies e della L. n. 124 del 2015.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del L. al pagamento delle spese di lite.

6. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 5 - Momento determinante della giurisdizione e della competenza | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 6 - Inderogabilita' convenzionale della competenza | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 47 - Procedimento del regolamento di competenza | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 48 - Sospensione dei processi | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 51 - Astensione del giudice | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 52 - Ricusazione del giudice | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 158 - Nullita' derivante dalla costituzione del giudice | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 221 - Modo di proposizione e contenuto della querela | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 298 - Effetti della sospensione | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 360 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Penale > Articolo 380 - Patrocinio o consulenza infedele | Codice Penale

Codice Procedura Penale > Articolo 521 - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza | Codice Procedura Penale

Costituzione > Articolo 24 | Costituzione

Costituzione > Articolo 111 | Costituzione

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472