Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.41995 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di ricusazione proposta dal Dott. R.L. nel corso del giudizio iscritto al n. r.g. 13154/2021 proposto da:

A.S., con domicilio eletto presso lo studio del Dott. R.L., Via Bonini, n. 138, Pesaro, con indirizzo pec lamberto.roberti.pec.perind.it;

– ricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO.

RILEVATO

che:

R.L., nella dichiarata qualità di “supporto tecnico-costituzionale del ricorso N. R.G. 13154/21 della signora A.S.”, rivolto alle sezioni unite civili, e intitolato “regolamento necessario di giurisdizione e competenza, ex artt. 41-42 c.p.c.”, per la trattazione del quale era stata fissata l’adunanza in Camera di consiglio del 26 ottobre 2021, ha fatto pervenire nella medesima data istanza di ricusazione dell’intero collegio delle sezioni unite civili, “pur conoscendo il nominativo del solo relatore Dott. Alberto Giusti”;

a sostegno dell’istanza ha riferito di aver denunciato per attentato alla Costituzione il relatore, Cons. Dott. Alberto Giusti, per aver redatto due provvedimenti, specificamente la sentenza n. 19370/19 e la decisione resa dall’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo del 12 maggio 2019;

a tanto ha aggiunto che, con provvedimento, anch’esso a suo avviso illegittimo ex art. 51 c.p.c., comma 3, reso dal primo Presidente, è stata rigettata l’istanza di riunione di ventuno ricorsi identici, di modo che soltanto quello proposto da A.S. è stato avviato a trattazione dinanzi alle sezioni unite quando, in base alle disposizioni tabellari, “si rinveniva il collegio consono alla dichiarazione di inammissibilità che già il relatore aveva previsto ex art. 380 bis.1 c.p.c.,”; e ciò “al fine di poter, in base a questa pronuncia, fornire a tutti i relatori degli altri ricorsi il supporto per dichiararli a loro volta inammissibili”;

e’ stata quindi fissata l’adunanza della Corte, successivamente alla quale il Dott. L. ha fatto pervenire ulteriore memoria e documentazione.

CONSIDERATO

che:

l’istanza è inammissibile perché non è stata proposta dalla parte, ma da soggetto che neanche riveste la qualità di difensore, essendo sfornito della relativa procura (in termini, da ultimo, Cass. n. 3018/21);

e inammissibili, oltre che tardive, sono le produzioni successive;

sussistono i presupposti per condannare l’istante alla pena pecuniaria di Euro 250,00.

PQM

dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante alla pena pecuniaria di Euro 250.00.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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