LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32482-2018 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PAGLIUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 1658/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 29 giugno 2018 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, rigettava la domanda proposta da Z.S., titolare di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, diretta all’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (in prosieguo: GAE) della Provincia di Bari per le classi di concorso di Scuola d’Infanzia e di scuola Primaria.
2. La Corte territoriale aderiva ai principi espressi dalla Adunanza plenaria Consiglio di Stato nella sentenza n. 11/2017.
3. Osservava che gli interessati avrebbero dovuto far valere la dedotta efficacia abilitante del diploma magistrale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) mediante la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, successivamente, attraverso la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto della amministrazione lesivo (il DM che non consentiva loro la iscrizione nelle graduatorie) nel termine di decadenza.
4. Inoltre, nel merito, mancava una norma che riconoscesse come titolo legittimante all’inserimento nelle graduatorie ed esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 325, che aveva recepito il parere del Consiglio di Stato n. 3818/2013, riconosceva il valore abilitante di questo titolo di studio esclusivamente ai fini dell’inserimento nella seconda fascia della graduatorie di Istituto, invece che nella terza, e non ai fini dell’inserimento nelle GAE, stante la tardività dell’impugnativa sotto tale profilo.
5. Dalla ricognizione della normativa (precedente e successiva alla riforma di cui alla L. n. 341 del 1990, art. 3 che aveva richiesto una formazione universitaria per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare) risultava che il diploma magistrale non aveva mai costituito titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, essendo previsto a tal fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva mero requisito di partecipazione.
6. La disciplina transitoria contenuta nel D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 17, comma 7, doveva intendersi nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 conservavano il proprio valore legale di titolo di studio e consentivano, senza necessità di conseguire la laurea, di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento (ai sensi della L. n. 444 del 1968, art. 9, comma 2) nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare.
7.Dopo la chiusura delle graduatorie permanenti disposta dalla L. n. 296 del 2006 la disciplina transitoria (art. 1, comma 605) consentiva l’inserimento nelle graduatorie per il biennio 2007/2008 ai docenti già in possesso di abilitazione ed a coloro che erano in procinto di conseguire alcuni titoli specifici, purché presentassero la relativa domanda nei termini previsti dallo specifico D.M. (D.M. 15 marzo 2007).
8. I diplomati magistrali, che non avevano mai avuto titolo per l’accesso alle graduatorie, non potevano beneficiare di tale disposizione.
9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Z.S., articolato in due motivi di censura, cui ha resistito il MIUR con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), sostenendo che l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto disposto (a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013) con il D.M. 22 maggio 2014 n. 353 faceva ritenere abilitante il diploma magistrale, da essa posseduto, con conseguente necessità di disapplicare i D.M. n. 42 del 2009, D.M. n. 47 del 2011, D.M. n. 235 del 2014, che impedivano il suo inserimento nelle GAE, per contrasto con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c) in quanto “docente già in possesso di abilitazione”.
2. Il motivo è infondato.
3. La questione di causa – dopo la pronuncia della adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamata dal giudice dell’appello (Adunanza Plenaria sentenza n. 11/2017, cui sono seguite le sentenze n. 4/2019 e n. 5/2019) – è stata risolta da questa Corte con le sentenze del 15 febbraio 2021 n. 3830 e 10 maggio 2021 n. 12347, ai cui principi si intende in questa sede assicurare continuità.
4. Si è ivi affermato che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non consente l’inserimento nelle GAE, in quanto la Legge Finanziaria n. 296 del 2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, si è limitata a fare salvo il diritto all’inserimento dei soli docenti che secondo la precedente normativa avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti. Secondo la previgente normativa, il solo possesso del diploma magistrale non era requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e, di conseguenza, neppure per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituivano una evoluzione delle graduatorie per titoli.
5. Alla motivazione delle citate sentenze n. 3830/2021 e n. 12347/2021, in questa sede integralmente condivisa, si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
6. La sentenza impugnata è conforme al principio qui ribadito.
7. Con il secondo mezzo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
8. Si lamenta che la sentenza impugnata, nel recepire i principi affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11/2017, avrebbe omesso di considerare il fatto che il giudice amministrativo, negando la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, avrebbe invaso la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa ed al legislatore. Si assume che il MIUR avrebbe attribuito valore abilitante a detto titolo di studio, consentendo la iscrizione sulla base di esso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati all’insegnamento; si addebita al Consiglio di Stato di avere creato una nuova norma, secondo la quale il diploma magistrale, benché abilitante all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, non lo sarebbe ai fini dell’inserimento nelle GAE.
9. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla declinazione del vizio di motivazione di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5.
10. La parte non si duole dell’omesso esame di un fatto storico (oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo) ma della interpretazione della normativa di riferimento posta a base della sentenza impugnata.
11. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.
12. Le spese del grado si compensano tra le parti, in quanto la questione di causa è stata risolta da questa Corte soltanto in epoca recente.
13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021